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Corte Costituzionale: illegittimo Spoils system dei vertici Fincalabra, Mannarino ritorna alla presidenza?

Calabria

Corte Costituzionale: illegittimo Spoils system dei vertici Fincalabra, Mannarino ritorna alla presidenza?

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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che disciplina lo spoils system per rimuovere Luca Mannarino, dalla carica di presidente di FinCalabra. Ora tocca al Tar decidere sul reintegro

CATANZARO – La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che disciplina lo spoils system (utilizzato in maniera appunto illegittima) per rimuovere Luca Mannarino, dalla carica di presidente di FinCalabra. Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudia Parise, Giancarlo Pompilio e Renato Rolli, aveva presentato procedimento avverso alla decadenza del suo ruolo di presidente, nei confronti della Regione Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del dipartimento Controlli istituito presso l’Assessorato alle attività produttive della Regione Calabria. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, ha “dato ragione” al manager, dichiarando l’illegittimità costituzionale e conseguentemente di contro la legittimità del suo ruolo a presidente.

Ripercorriamo brevemente i fatti accaduti.

Mannarino fincalabraLuca Mannarino partecipò alla selezione pubblica per titoli, finalizzata alle nomine di cinque membri, tra cui il Presidente del CdA di FinCalabra S.p.A. Vinse la selezione e venne nominato Presidente di FinCalabra per tre esercizi e con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. Tuttavia, l’Ente regionale comunicò al presidente, l’avvio del procedimento amministrativo per la presa d’atto della decadenza della propria carica, provvedendo ad approvare, il bando per la selezione dei candidati da nominare a cura dell’Ufficio di Presidenza della Regione Calabria, tra cui vi era anche la procedura selettiva volta all’individuazione del nuovo presidente di FinCalabra S.p.A.. Mannarino propose il ricorso dinanzi al TAR Calabria – Catanzaro, avverso a tale provvedimento. Nell’ambito del ricorso, i suoi difensori gli Avv.ti Parise, Pompilio e Rolli, fra le altre censure, hanno efficacemente sollevato una quaestio de validitate legis, eccependo l’illegittimità costituzionale della legge Regione Calabria di cui trattasi. Tale questione di legittimità costituzionale è stata, infatti, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, ordinando l’immediata trasmissione degli atti della controversia al Giudice delle Leggi.

Nel corso del giudizio, i difensori hanno evidenziato che il rapporto dirigenziale deve essere caratterizzato da stabilità, coerentemente con il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, non potendosi consentire che, per effetto del mutamento della titolarità dell’organo di indirizzo politico, vengano a cessare automaticamente incarichi in corso, legittimamente conferiti dal precedente titolare dell’organo e ciò senza garanzie procedimentali e in assenza di ogni valutazione di risultato. Inoltre i difensori hanno sottolineato come la legge in questione violasse gli art.3 e 97 della Costituzione nella parte in cui non distingue figure “tecniche” come tali separate dal potere politico e come tali da non dover essere comprese nella caduta ad “effetto domino” per il solo mutamento della compagine politica in un determinato momento storico.

La Corte Costituzionale ha confermato la violazione di tali articoli. Il Giudice delle Leggi ha, infatti, precisato che “Il presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa non collabora direttamente al processo di formazione dell’indirizzo politico, ma ne deve garantire l’attuazione nei settori pertinenti alle funzioni assegnate a Fincalabra spa. A tal fine, non è necessaria, da parte del dirigente, la condivisione degli orientamenti politici della persona fisica che riveste la carica politica o la fedeltà personale nei suoi confronti”. Per tali ragioni, la Corte ha concluso che “Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, tale figura non rientra tra quelle alle quali, senza violare i principi di cui all’art. 97 Cost., possano applicarsi meccanismi di decadenza automatica a seguito dell’avvicendarsi degli organi di indirizzo politico regionale”, ritenendo, pertanto, di accogliere la questione di legittimità costituzionale e dichiarando, per l’effetto la illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12.

Soddisfatti gli avvocati difensori che hanno dichiarato: “Siamo molto soddisfatti della pronuncia della Consulta. Erano evidenti i profili di illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata. Questa Sentenza chiarisce in modo preciso e puntuale i termini e le modalità di applicazione del c.d. spoils system regionale. La normativa regionale calabrese infatti è stata più volte oggetto di pronunce di incostituzionalità. Proseguiremo ora il giudizio dinanzi al TAR Calabria, che già, nella prima fase del giudizio aveva saggiamente valutato le nostre doglianze rimettendo la questione alla Corte”.

Ora tocca al Tar decidere se Luca Mannarino verrà reintegrato a FinCalabra.

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