Il Tar, condanna il Comune di Cosenza, riscontrando una grave violazione nella normativa per l’affidamento del servizio.
COSENZA – Una riproposizione in chiave moderna della cultura del lavoro presente nel ‘900 nella città di Cosenza: 27 “scatole” che contengono l’arte in tutte le sue forme. Con questa idea è nato il famoso progetto “BoCs Art”, portato a termine dopo lunghi anni. Cinque chilometri di strada in cui sono dislocati 27 BoCs Art situati su una passerella in legno; una struttura polifunzionale di 150 metri quadrati, pannelli fotovoltaici e sistema di sorveglianza; laboratori suddivisi per lotti e sviluppati su due livelli: al piano terra atelier ed esposizione, al primo piano laboratorio e servizi; per un importo complessivo di 2.450.000,00 € (finanziati dai Por Calabria FESR 2007/2013). Con questi numeri, nel dicembre 2012 venne aggiudicata la gara d’appalto per la riqualificazione nonché rifunzionalizzazione ricreativo-culturale del Parco fluviale, attraverso la realizzazione e la messa in opera delle Botteghe degli artisti.
Tuttavia, qualcosa non torna: la gestione dell’organizzazione e della logistica dell’evento (che dovrebbe durare fino a dicembre), sarebbe stata affidata dal Comune di Cosenza “in modo illegittimo e in violazione alla normativa vigente”. Questo ciò che ha stabilito il Tar, condannando il Comune di Cosenza “alle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.” Altro errore commesso dal Comune, è la mancata costituzione in giudizio, per “una distrazione” dello stesso. Il Comune di Cosenza, infatti, ha depositato ai fini della costituzione, memoria redatta in formato pdf, senza però sottoscriverla con firma digitale. Due grossi errori che gettano ombre e dubbi sulle famose “scatole d’arte”. I giudici, infatti, hanno accertato che la Dott.ssa Maria Cerzoso, del Settore Cultura – Spettacolo – Turismo (il cui responsabile è Giampaolo Calabrese), ha fatto parte del procedimento sia come responsabile dell’iter di affidamento dei servizi che della commissione valutatrice dei progetti e delle offerte presentate, violando palesemente la normativa che stabilisce chiaramente che “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. Il Tar ha dunque annullato tutto il procedimento e ora il ricorso (e la probabile aggiudicazione) della partecipante “Associazione Piano B”, per la quale si deve provvedere alla compensazione. LEGGI QUI LA SENTENZA COMPLETA
