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Ex dirigente dell’Ospedale di Cosenza chiede circa 500mila euro di risarcimento

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Ex dirigente dell’Ospedale di Cosenza chiede circa 500mila euro di risarcimento

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Sciopero Sanita 1

L’uomo era stato ‘licenziato’ per aver portato l’Annunziata ad una situazione debitoria con un rosso in bilancio da oltre 50 milioni di euro

 

CATANZARO – Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Anna Maria Torchia ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da Pasquale Puzzonia di 496.000 euro nei confronti della Regione Calabria. La cifra è stata chiesta per ‘ripagare’ il danno per la illegittima revoca dell’incarico da direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, oltre al danno morale e professionale. Puzzonia è stato nominato direttore generale dell’Ospedale di Cosenza nel luglio del 2009. Il contratto sarebbe dovuto durare cinque anni. Dopo un anno esatto però viene ‘licenziato’ per gravi motivi a causa dello squilibrio economico accertato sulla base delle risultanze contabili, che hanno evidenziato, nel corso della gestione Puzzonia, un disavanzo finanziario a consuntivo 2009 pari a euro 51.594.000 e risultati trimestrali in crescente perdita nel 2010.
 
Puzzonia non ci sta e cita la Regione in giudizio. Pertanto, l’Avvocatura regionale impugna e contesta tutto quanto affermato da parte ricorrente evidenziando che la cessazione dall’incarico di direttore generale del ricorrente è perfettamente coerente con la legge regionale 11/2004 che prevede l’ipotesi di decadenza automatica dall’incarico in caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico.  Il giudice del lavoro con sentenza n. 1021/2017 ha quindi confermato la legittimità dell’operato della Regione, evidenziando che la cessazione dall’incarico del direttore Puzzonia è perfettamente coerente con l’articolo 14 della legge regionale 11/2004.

 

Nella legge infatti si afferma che “l’incarico di Direttore generale può essere revocato prima della scadenza contrattuale ove la Giunta Regionale, in contraddittorio con l’interessato, accerti gravi violazioni dei doveri dell’ufficio, ovvero inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti o agli obiettivi assegnati.  In ogni caso il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico determina automaticamente la decadenza dall’incarico”. Nel caso in esame il dato oggettivo richiesto per la decadenza automatica, cioè il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico, emerge documentalmente e, tra l’altro – prosegue la sentenza – non è neppure contestato. Da ciò discende la legittimità dell’operato della Regione in merito al ‘licenziamento’.

 

 

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