Cosenza
Guccione torna alla carica sui debiti privati di Occhiuto

«Perché l’avvocatura comunale non si è costituita in giudizio e non ha reso dichiarazione del terzo debitore? Perché il Comune è rimasto contumace?»
COSENZA – Interrogazione a risposta scritta di Carlo Guccione, consigliere comunale e coordinatore della coalizione La Grande Cosenza, in merito alla sentenza del 9 gennaio scorso dove il Tribunale di Cosenza ha dichiarato «che Mario Occhiuto è creditore del Comune di Cosenza della somma di € 78.713,00 per ogni anno in cui il debitore esecutato ha rivestito la carica di sindaco, a decorrere dalla data di notifica del pignoramento» per sapere «come mai il Comune di Cosenza non si è mai costituito in giudizio e perché non è stata resa la dichiarazione di terzo per evitare che i cittadini potessero pagare i debiti privati di Occhiuto».
«Per quattro anni infatti «le comunicazioni di Equitalia non sono state prese in considerazione dall’amministrazione comunale – sottolinea Guccione nell’interrogazione indirizzata al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto -, nonostante l’accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. nella sentenza promossa da Equitalia Sud spa contro Mario Occhiuto (contumace) ed il Comune di Cosenza (contumace). Per quale motivo – chiede il coordinatore della Grande Cosenza – il Comune di Cosenza non solo non ha comunicato, come previsto dalla legge, la dichiarazione di terzo al creditore procedente, quanto non si è costituito nel relativo giudizio di accertamento».
«A seguito della legge 228/2012, nel novellato art. 548 c.p.c., l’inerzia del terzo – è scritto nell’interrogazione – assume una responsabilità grave, in quanto la mancata dichiarazione diventa infatti riconoscimento della debenza delle somme dovute all’esecutato o della sussistenza dei beni pignorati». Il consigliere comunale chiede al sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, quali iniziative urgenti intende adottare «affinché si faccia luce sulla vicenda e sulle responsabilità amministrative della mancata comunicazione della dichiarazione del terzo al creditore procedente e della mancata costituzione in giudizio dell’avvocatura comunale nel procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, riservando all’esito ogni opportuna azione».



















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