Cosenza
Cosenza: falsa “104”, assoluzione per tutti i docenti

Dodici docenti dopo nove anni di processo, nelle aule del Tribunale di Cosenza, hanno visto la fine di un calvario chiamato legge 104
COSENZA – Assolti perchè il fatto non sussite. Dopo nove anni di aule di Tribunale, nel primo pomeriggio il giudice Gallo, in composizione monocratica, ha letto la sentenza di assoluzione per dodici docenti che avevano scelto il rito ordinario: Orietta Cosentini, Rosaria Ginese, Adele Granato, Rosa Alba Rita Guarascio, Emanuela Antonella Lucirino, Maria Mancuso, Rosanna Mannarino, Olimpia Marini, Franca Luise Marrelli, Rita Paoli, Francesca Maria Massaro, Emanuela Ominelli. Tutti erano accusati dei reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Più in particolare secondo la Procura “gli imputati con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, dichiararono, dapprima, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza e poi al dirigente scolastico di trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 33 della legge 104/92 al fine di conseguire il riconoscimento dei benefici da tale disposizione riconosciuti ai lavoratori dipendenti che assistono un congiunto portatore di handicap, ciò dichiarando falsamente in quanto non sussiste presupposto della effettività dell’assistenza ossia non prestando al familiare una assistenza costante ed assidua per essere residente in località diversa e distante da quella della invalida e per avere svolto l’attività oltre il normale orario scolastico in maniera continuativa e prolungata; di avere indotto in errore l’Ufficio scolastico provinciale di Cosenza, nonché il dirigente scolastico che dal primo settembre del 2009 riconosceva al docente il diritto di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e il diritto di usufruire di tre giorni mensili di permesso retribuito.
Le indagini nascono nel momento in cui si rileva, secondo la tesi della Procura, che alcune persone che godevano dei benefici della legge 104 tipici dei tre giorni di permesso al mese retribuiti e della possibilità di scegliere una sede più vicina al diretto interessato, ossia alla persona invalida bisognosa di assistenza, avrebbero dichiarato il falso, che costituisce un falso del privato davanti al pubblico ufficiale, inducendo di conseguenza in errore il provveditorato agli Studi; questa induzione in errore, avrebbe causato un falso ideologico del pubblico ufficiale perché l’assistenza non sarebbe stata adeguatamente prestata o non prestata per niente. Addirittura, gli inquirenti, parlando con alcuni familiari degli assistiti che godevano della legge 104, sarebbe stato dichiarato dagli stessi “anche io assisto un poco la stessa persona”. Oppure sempre secondo la tesi dell’accusa, mettendo in piedi una ipotesi, anche questa rivelatasi vana e irrealizzabile, alcuni di questi insegnanti che avevano dei progetti pomeridiani a scuola, non avrebbero potuto adeguatamente assistere il disabile.
Durante l’istruttoria dibattimentale il collegio difensivo ha dimostrato il contrario, né tanto meno la Procura, effettuando indagini, ha portato elementi nuovi laddove si è evidenziato che, nel corso degli anni, la legge in questione è stata più volte rimodulata, specificata da sentenza della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale, ecc. ecc. anche in giudizi amministrativi e civili, laddove sono stati cessati una serie di principi quali quella della convivenza e della vicinanza, che non sono più necessari, quello di essere l’unico a sostenere il disabile, tutti criteri astringenti e pregnanti. Per cui il principio ribadito più volte è stato quello di prestare un’assistenza materiale di qualunque genere, attraverso cure, parlando specificamente della singola persona che è il disabile e le esigenze di questo, perchè la legge specifica che, anche se altri familiari e strutture pubbliche o private assistono quel familiare e prestano assistenza, aiuto o cura, ciò non toglie che possa esserci uno della famiglia non convivente, incaricato di svolgere alcune incombenze.
Inizialmente gli imputati furono ventiquattro. Ci fu un primo proscioglimento da parte del Gip Cristofano, impugnato in Cassazione dalla Procura bruzia. Il Procuratore Generale ne chiese il rigetto: “Questo è un colosso con i piedi di argilla, si deve rigettare questa impugnativa”. La Corte di Cassazione annullò la sentenza del Gup di Cosenza e rinviò per una nuova udienza preliminare che si svolse dinanzi al giudice Carpino: in quella sede una parte scelse il giudizio abbreviato e venne assolta. Un’altra opto per il rito ordinario. Dopo nove anni anche i 12 imputati hanno visto oggi una sentenza di assoluzione.
Il collegio difensivo è composto da Salvatore Tropea, Francesco Calabrò, Pietro Perugini, Antonio Quintieri, Ugo Le Donne, Vincenzo Belvedere, Innocenzo Palazzo, Matteo Cristiani, Antonella Ponterio, Domenico Lopolito.




















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