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Sangue infetto, le motivazioni: una gestione omissiva e dolosa

Cosenza

Sangue infetto, le motivazioni: una gestione omissiva e dolosa

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Sangue Infetto 2

Il Tribunale di Cosenza  traccia un quadro incompatibile con la gestione della salute dei cittadini.  Nessuna provvisionale e risarcimento pagati alla famiglia della vittima

 

COSENZA – Depositate in questi giorni le lunghe e corpose motivazioni della sentenza del processo “Sangue Infetto” che, il primo febbraio scorso, ha condannato Marcello Bossio ed Osvaldo Perfetti per la morte di Cesare Ruffolo e per l’infezione di Francesco Salvo.

Il Tribunale di Cosenza non ha risparmiato severe censure all’intera gestione ritenuta omissiva e dolosa da parte di medici, dirigenti e personale tutto che dal 2012 in progresso di tempo e fino al decesso del povero Ruffolo, considerate le reiterate condotte definite inadeguate dei protagonisti della tragica vicenda, definite omissive e causalmente rilevanti rispetto al decesso di Ruffolo. Ed infatti, nonostante le difese svolte dai difensori degli imputati i giudici penali di Cosenza in composizione collegiale hanno accolto in pieno le richieste della Procura Bruzia rappresentata dal pubblico ministero Giuseppe Casciaro (oggi Procuratore Aggiunto a Palmi) e dei difensori di parte civile, gli avvocati Massimiliano Coppa (in foto), Luigi Forciniti, Paolo Coppa, Marianna De Lia, Michele Filippelli e Claudio De Luca.

coppabisNella corposa sentenza di 56 pagine che per il corretto inquadramento dei reati dolosi ha addirittura preso come riferimento la famosa sentenza delle Sezioni Unite Penali della Cassazione c.d. Thyssenkrupp (ndr), si legge chiaramente che il personale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza “..non operava in modo conforme alle linee guida vigenti per le attività di confezionamento e consegna del plasma….rispetto a queste criticità non veniva data alcuna risposta….con comportamenti in modo del tutto inadeguato……..confermando una condotta omissiva causalmente rilevante rispetto al decesso del Ruffolo…avuto riguardo dell’atto aziendale  prodotto dall’Ufficio di Procura nel quale è scritto chiaramente che il Direttore Sanitario sovrintende alla funzione di garanzia di sicurezza del paziente….a nulla rilevando la tesi difensiva del consulente Fonti che ha cercato di sostenere che il sangue non sarebbe un medicinale bensì un tessuto, trattandosi ad avviso del Tribunale di una tesi non corretta  dovendosi fare riferimento ad una definizione giuridica di medicinale e non scientifica a cui soccorre in proposito il d.lgs 219/2006… ” rendendo così totalmente incompatibile la gestione della salute dei cittadini con le modalità attuative tenute dal 2012 in poi all’interno di reparti assai delicati e preposti per l’approvvigionamento, gestione e somministrazione del sangue umano in uno degli Ospedali più estesi della Provincia di Cosenza per bacino di utenza.

La condanna inflitta con la sentenza del primo febbraio ha anche riguardato le statuizioni civili mediante la condanna al risarcimento del danno da rifondere ai familiari del paziente Ruffolo, delle spese legali e di una provvisionale che ancora, nonostante le reiterate azioni di recupero coatto mediante pignoramenti effettuati all’Azienda Ospedaliera unico responsabile civile condannato in solido con il Ministero della Salute, non è stata liquidata da più di tre mesi senza alcuna motivazione. L’ Azienda Ospedaliera non si è neanche opposta all’inizio dell’azione esecutiva, meravigliandosi poi dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario che ha proceduto al pignoramento delle somme rinvenute nel Cup per un importo quasi pari a 40.000 euro. Per poter ottenere quanto statuito dal Tribunale Penale di Cosenza forse la famiglia Ruffolo dovrà attendere la costruzione del nuovo ospedale?

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