Cosenza
Derby Cosenza-Catanzaro, Daspo per un fumogeno ma il Tar annulla il provvedimento

L’episodio si riferisce al derby tra Cosenza-Catanzaro del dicembre 2016 ma il Daspo non sarebbe stato proporzionato al fatto accaduto ovvero l’accensione di un fumogeno. E il Ministero dell’Interno è stato condannato
COSENZA – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha accolto il ricorso di un tifoso del Cosenza, difeso dal legale catanzarese Enrico Morcavallo a cui il 29 marzo 2017 era stato notificato provvedimento Daspo dalla Questura di Cosenza con cui gli era stato vietato l’accesso, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico, relative a tutti i campionati della Figc, comprese le partite amichevoli e quelle disputate dalla nazionale italiana, per un periodo un anno.
Il provvedimento era riferito ad episodi relativi all’incontro Cosenza-Catanzaro del 22 dicembre 2016. I giudici amministrativi hanno quindi dato sostanzialmente ragione alla tesi difensivo in particolare nel punto in cui sosteneva il difetto di proporzionalità tra la condotta contestata e la portata del divieto comminato. Al tifoso, nei riguardi del quale non era mai stato in precedenza mosso alcun addebito inerente l’ordine pubblico e la sicurezza in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive, – si legge nel dispositivo – è stato contestato di aver acceso un fumogeno durante la competizione svolta in data 22.12.2016 presso lo stadio comunale San Vito “Gigi Marulla” di Cosenza.
A fronte di tale unica condotta, non seguita dal lancio del fumogeno in questione, il Questore ha vietato al tifoso l’accesso su tutto il territorio nazionale, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico, relative a tutti i campionati della F.I.G.C., comprese le partite amichevoli e quelle disputate dalla nazionale italiana, per un periodo di un anno.
Il divieto gravato, sia pure contenuto nel limite minimo di un anno, si appalesa carente di proporzionalità rispetto alla carica offensiva della condotta ascritta al ricorrente, avuto riguardo sia alla generalità delle competizioni calcistiche di riferimento che all’estensione geografica dello stesso, tanto più se si considerano l’assenza di precedenti specifici in capo a quest’ultimo e la natura, di rango parimenti costituzionale, delle libertà individuali compresse dalla misura in questione. Il Tar ha condannato il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.


















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