Calabria
Sequestrati beni per 11 milioni ad un imprenditore del cosentino
La Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro, ha proceduto al sequestro dei beni dell’imprenditore di 47 anni
CATANZARO – Beni per 11 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia di Catanzaro a Luigi De Luca, imprenditore con rilevanti interessi economici, prevalentemente nel settore della grande distribuzione alimentare con punti vendita al dettaglio dislocati in diversi comuni della provincia di Cosenza. Il provvedimento di prevenzione è scaturito da accertamenti svolti dagli investigatori in un arco temporale compreso tra il 1997 ed il 2016. A suo carico una condanna non definitiva per estorsione e turbativa d’asta. La magistratura ha disposto il sequestro sulla parte di patrimonio acquisito nel lasso di tempo nel quale sono state contestati i reati emersi dalle operazioni “Plinius” mesi 8 di reclusione (Sentenza Tribunale di Paola) e “Plinius 2” anni 8 e mesi 6 di reclusione (Sentenza Tribunale di Paola) pena rideterminata in anni 8 e mesi 3 dalla Corte di Appello di Catanzaro.
De Luca ha riportato due condanne: nel processo “Plinius” gli sono stati inflitti 8 mesi di reclusione con sentenza del Tribunale di Paola (Cs). Altri 8 anni e 6 mesi di reclusione gli sono stati inflitti dallo stesso Tribunale di Paola nel processo “Plinius 2”. La pena è stata rideterminata in 8 anni e 3 mesi dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Constatata la rilevante sproporzione tra beni individuati e i redditi dichiarati da De Luca, la magistratura ha disposto il sequestro, ai fini della successiva confisca, di 4 aziende, 21 terreni e fabbricati, 4 rapporti finanziari e 3 autoveicoli.
Nel dettaglio il Collegio della prevenzione, condividendo le argomentazioni poste dalla Sezione Operativa DIA di Catanzaro, che ha ampiamente valorizzato le risultanze scaturenti dai diversi procedimenti penali che lo hanno lambito, ha formulato un giudizio di pericolosità sociale generica sul proposto…”..nel caso di specie il tratteggiato curriculum criminale di De Luca Luigi non appare tuttavia sufficiente ad iscriverlo nella categoria di cui all’art. 4 lett. a) d.lgs 159/2011. Non può trascurarsi, invero, che il proposto non annovera né precedenti né pendenze per condotte di partecipazione o concorso in fattispecie associative, residuando una condanna non definitiva per delitti di estorsione e turbativa d’asta che, sebbene aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 d.l. 152/91 in quanto commessi valendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.,…”
Premesso ciò ha disposto il sequestro sulla parte di patrimonio acquisito nel lasso di tempo nel quale sono state contestate le specifiche condotte delittuose….”Ne consegue pertanto che la misura ablativa potrà essere disposta non sull’intero patrimonio ma solo sui beni che: 1) siano stati acquisiti nel periodo in cui la pericolosità sociale si è manifestata; 2) non siano altrimenti giustificabili a fronte del saldo negativo (redditi/spese) risultante dal prospetto sperequativo nel medesimo arco temporale. Tali possono ritenersi, nel caso concreto, solo i cespiti acquisiti nel periodo in cui il prospetto ha evidenziato delle negatività e nel medesimo lasso temporale nel quale al proposto sono state contestate specifiche condotte delittuose, contemplate nelle operazioni Plinius e Plinius 2″.



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