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ZTL a Cosenza, ricevono in 4 mesi 138 multe. Ricorso e verbali annullati: ecco perchè

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Una coppia di coniugi, da aprile a luglio dello scorso anno, si è vista recapitare il numero record di verbali per un totale di 13.000 euro, per aver attraversato con la propria auto la “ZTL di Via Conforti”. Ricorso al Giudice di Pace che ha annullato le multe e condannato il Comune di Cosenza al pagamento delle spese

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COSENZA – Nel 2019 il Comune di Cosenza ha incassato dalle multe qualcosa come 4 milioni e mezzo di euro, mentre nel 2018 la cifra era addirittura superiore ai 10 milioni. Soldi in buona parte arrivati dalle sanzioni inflitte ai trasgressori delle temute ZTL. In diverse occasioni l’opposizione ha attaccato duramente il sindaco e la sua amministrazione, accusata di utilizzare in modo “spregiudicato” le ZTL per rimpinguare le casse comunali e colmare i debiti accumulati, chiudendo le strade del centro città con varchi ZTL poco visibili, ingannevoli e diciture poco chiare. E proprio per le ZTL poco visibili e carenti di segnaletica, che traggono in inganno gli automobilisti che li attraversano, una coppia ha vinto un ricorso contro il Comune di Cosenza dopo aver impugnato, in parte innanzi al Prefetto ed in parte davanti al Giudice di Pace, una quantità record di verbali elevati dalla Polizia Municipale per violazione al codice della strada, in particolare proprio per aver attraversato una ZTL.

I Fatti

Una coppia di coniugi, difesa dagli avvocati Marco Marino e Gaspare Aiello del foro di Cosenza, si è vista recapitare a casa ben 138 verbali, per essere transitata con i propri veicoli nella zona centrale della città, più in particolare lungo Via Conforti, in un lasso temporale di circa 4 mesi (da aprile a luglio del 2018). I due, residenti in zona, avrebbero dovuto versare nelle tasche del Comune di Cosenza la considerevole somma di tredicimila euro se non avessero deciso di opporsi alle sanzioni comminate, facendo valere i loro diritti nelle sedi giudiziarie.

Carenza di segnaletica e distanza non idonea

Nelle motivazioni, depositate dal Giudice di Pace di Cosenza Francesco Tocci, con le quali è stato accolto il ricorso dei coniugi, annullando tutte le multe e condannando il Comune di Cosenza al pagamento delle spese (523 euro), si legge che “il ricorso merita accoglimento per la rilevanza della dedotta carenza di segnaletica del divieto di accedere ai varchi della zona a traffico limitato e, la non idoneità, di tale segnaletica in quando non posta a distanza adeguata dal luogo in cui si trova il dispositivo di rilevazione automatica”.

I segnali – scrive ancora il giudice – devono essere visibili, rispettosi di tutte le caratteristiche prescritte e posti ad una distanza minima di 80 metri dalla zona interessata . I segnali devono essere distinguibili e percettibili dagli automobilisti anche in relazione alla velocità consentita. In pratica, chi guida una macchina deve avere il tempo di leggere il segnale in sicurezza e potersi fermare o rendersi conto del divieto, prima di entrare nella ZTL e beccarsi la multa. E lo spiega meglio ancora il Giudice quando scrive che “le immagini della segnaletica posti nei luoghi dove sono state accertate le violazioni, rendono ‘disagevole per l’automobilista individuare la presenza della Zona a traffico limitato’ perchè posto troppo in prossimità dell’accesso al varco (mentre nel caso in questione la distanza era di 30 e alcuni casi di 20 metri). Il conducente non avrebbe il tempo adeguato di percepire la presenza del divieto.

La dicitura “varco attivo”

Tra le altre motivazioni che hanno portato all’annullamento dei verbali, quello della famigerata dicitura “Varco Attivo (per fortuna non più usata e ritenuta illegittima dl Ministero dei Trasporti). Per il giudice non solo la scritta presentava dimensioni insufficienti, ma era considerata “eccessivamente ellittica da punto di vista linguistica ed invece di comunicare direttamente la sua funzione, traeva in inganno gli automobilisti costretti a ulteriori approfondimenti (varco attivo significa che si può entrare, che è libero?). “Non sono infatti i varchi, cioè i passaggi, a essere attivi o non attivi (eventualmente si sarebbero potuti definire con aperti o chiusi) – scrive i Giudice – ma gli strumenti di controllo dei varchi stessi.  Infine – conclude la sentenza- una più corretta informazione da inserire sui display potrebbe essere quella di “accesso solo autorizzati oppure accesso libero“.

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