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Dl riaperture, spostamenti tra regioni dal 3 giugno. Negozi chiusi se violano le norme

Italia

Dl riaperture, spostamenti tra regioni dal 3 giugno. Negozi chiusi se violano le norme

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controlli polizia locale cosenza coronavirus

La violazione del decreto sulle riaperture prevede una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro e la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Fino al 2 giugno sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti in una regione diversa

 

Mercoledì 3 giugno è la data fissata per la ripresa degli spostamenti tra diverse regioni ma solo se il contagio lo permetterà. Lo prevede la bozza del decreto legge sulle riaperture approdato in consiglio dei ministro con le misure valide fino al termine dello stato di emergenza, ovvero fino al prossimo 31 luglio. Una bozza formata da 3 articoli che dovrebbe essere approvato tra stasera e domani mattina. Lunedì 18 maggio spostamenti liberi senza alcuna limitazione all’interno della stessa regione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate da specifiche aree del territorio regionale e soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. La violazione del decreto prevede la sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa e sarà applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni“. Da lunedì sarà abolita l’autocertificazione per gli spostamenti nella stessa regione.

Fino al 2 giugno, invece sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Resta inoltre il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria”.

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Sindaci potranno ordinare chiusure

Tra le norme previste, anche quella che autorizza i sindaci a chiudere temporaneamente le aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro“, e quella che consente la ripresa delle attività economiche e produttive “a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale”.

Linee guida nazionali ma le Regioni potranno adottare protocolli

Le Regioni potranno adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. A loro spetterà anche il monitoraggio dell’andamento dell’epidemia e l’invio quotidiano dei dati al ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanita’ e al Comitato tecnico scientifico. Sulla scorta di queste informazioni i governatori potranno “introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive”. Stando alla bozza, infine, la seconda parte del decreto è dedicata alle sanzioni e ai controlli, che spettano questi ultimi ai Prefetti.

Inail: il contagio sul lavoro non è responsabilità dell’impresa

L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile dell’impresa. Lo precisa l’Inail, in riferimento al dibattito alimentato dall’allarme lanciato da Confindustria, che aveva chiesto di sgombrare il campo da interpretazioni che avrebbero potuto generare equivoci. Il datore di lavoro, spiega l’istituto, risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.

 

 

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