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Voucher, interviene l’Antitrust “i viaggiatori devono mantenere il diritto al rimborso”

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Voucher, interviene l’Antitrust “i viaggiatori devono mantenere il diritto al rimborso”

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Viaggi

L’Antitrust ha inviato una segnalazione a Parlamento e Governo dopo le lamentele dei viaggiatori a cui è stato proposto il voucher al posto del rimborso per il proprio viaggio annullato a seguito del lockdown “si possono proporre ma non imporre”

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COSENZA – I voucher possono essere un’alternativa valida al rimborso, tuttavia i cittadini hanno il diritto primario di scegliere tra questa opzione, che non è vincolante, e la restituzione dei soldi. In principio era stata la Commissione Europea ad avvertire i 12 stati membri, inclusa l’Italia, con una lettera di preavviso d’infrazione per la vicenda dei voucher in sostituzione dei rimborsi cash per gli acquisti di pacchetti turistici effettuati nel periodo dello scoppio della pandemia. L’utilizzo dei voucher è stato inserito dal Governo con l’articolo 88-bis del cosiddetto decreto “Cura Italia” del 27 aprile, ma in contrasto con le normative europee come segnalato anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che a seguito delle numerose lamentele ricevute negli ultimi mesi da parte dei consumatori, è intervenuta per segnalarlo al Parlamento e al Governo. La recente normativa del Governo consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher, in luogo del rimborso, per “ristorare” viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19. Tale compensazione può sostituire il rimborso senza la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore.

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Nella segnalazione al Parlamento e al Governo l’Autorità ha evidenziato che l’art. 88-bis si pone in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso. La posizione assunta dalla Commissione europea nella Raccomandazione del 13 maggio 2020 evidenzia sì che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. La Commissione ha anche rilevato che, in ragione delle gravi perdite del settore turistico derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, occorrerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher. Un’ampia accettazione dei voucher, infatti, contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore a beneficio anche degli interessi dei viaggiatori, dal momento che qualora gli organizzatori o i vettori diventassero insolventi, molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere alcun rimborso.

Affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso. L’Autorità ha infine rappresentato che, a fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti.

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