Provincia
Elezioni comunali, accolto il ricorso della lista “Sì per Pietrapaola”

La lista era stata esclusa per un ritardo, generato però dalla necessità di evitare assembramenti durante le operazioni di presentazione delle liste
PIETRAPAOLA (CS) – Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente le tesi difensive dell’avv. Oreste Morcavallo, nell’interesse dei rappresentanti della lista ed ha annullato il provvedimento di ricusazione della stessa, ammettendola alle elezioni amministrative del 21 settembre 2020. I fatti risalgono al 22 agosto scorso, termine ultimo per la presentazione delle candidature alla carica di sindaco e consigliere comunale del Comune di Pietrapaola. Entro il termine si erano presentate le liste “Insieme per crescere”, “Pietrapaola nel cuore” e “Si per Pietrapaola con simbolo Rupe Castello”. Le operazioni di presentazione, per il rispetto del divieto di assembramento e per il ritiro della lista “Pietrapaola nel cuore” pur dopo la presentazione, si sarebbero protratte sino alle 14.45, con l’accettazione della lista “Si per Pietrapaola con simbolo Rupe Castello”.
Con Verbale del 22 agosto 2020 la 2° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Castrovillari aveva ricusato la lista “Si per Pietrapaola” recante il contrassegno Rupe Castello, per (presunta) tardività della presentazione della lista. Con sentenza il TAR Calabria-Catanzaro aveva rigettato il ricorso, confermando il provvedimento di esclusione della lista. Avverso alla sentenza i rappresentanti hanno presentato ricorso, con il patrocinio dell’avv. Oreste Morcavallo, al Consiglio di Stato che,a sua volta, con sentenza depositata ieri, ha accolto l’appello annullando il provvedimento di ricusazione e così consentendo la partecipazione della lista alle elezioni del 21 settembre 2020. L’avv. Morcavallo si è detto “soddisfatto per l’esito della vertenza e per i principi affermati dal Consiglio di Stato valevoli per tutte le elezioni sull’orario limite per la presentazione delle liste che in base a detta decisione può essere derogato per motivi non imputabili ai presentatori della lista”.




















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