Calabria
Taglio dei parlamentari e amministrative 2020, urne aperte in Calabria. La guida al voto

Urne aperte dalle 7 in Calabria per il Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e in 75 comuni per il rinnovo delle amministrazioni. In provincia di Cosenza sono 19 i comuni al voto, due sopra i 15.000 abitanti: San Giovanni in Fiore e Castrovillari. Si può votare fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di lunedì seguendo le regole di sicurezza anti-Covid. La guida completa al voto
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COSENZA – Si sono aperte le urne per prime elezioni italiane dell’era post-Covid. Oggi e domani gli italiani sono chiamati a votare per rinnovare la guida di 7 Regioni e quasi mille Comuni, per il referendum costituzionale confermativo della riforma che prevede il taglio del numero dei parlamentari e per le suppletive di due collegi uninominali in Sardegna e Veneto. In Calabria sono 75 i comuni che saranno chiamati al voto (22 in provincia di Reggio Calabria, 18 in quella di Cosenza, 17 in quella di Catanzaro, 12 in quella di Vibo Valentia e 5 in quella di Crotone). In totale gli elettori calabresi che si recheranno alle urne anche per il quesito referendario sono 511.639 distribuiti in 681 sezioni. Si rinnovano le amministrazioni di due capoluoghi di Provincia (Reggio Calabria e Crotone) e di 4 comuni con popolazione sopra i 15.000 abitanti: Castrovillari e San Giovanni in Fiore in Provincia di Cosenza, Cirò Marina in provincia di Crotone e Taurianova in quella di Reggio Calabria. I seggi saranno aperti oggi domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23 e domani, lunedì 21 settembre, dalle ore 7 alle ore 15 e con precise regole di sicurezza.
Comuni al voto in provincia di Cosenza
In provincia di Cosenza come detto sono 19 i Comuni al voto: Campana (1.962), Castrovillari (22.515), Cerzeto (1.328), Cetraro (10.260), Dipignano (4.440), Grisolia (2.310), Orsomarso (1.338), Papasidero (808), Piane Crati (1.414), Roggiano Gravina (7.228), San Fili (2.715), San Giovanni in Fiore (17.912), San Lorenzo del Vallo (3.465), San Lucido (5.940), San Pietro in Guarano (3.649), Sant’Agata di Esaro (1.990), Scalea (10.152) e Tortora (5.997).
Come si vota e cosa serve
Per votare è necessario recarsi alla propria sezione elettorale (indicata nella tessera elettorale) e mostrare agli scrutatori due documenti:
- La tessera elettorale, con la quale si attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di residenza. In caso di deterioramento, smarrimento e completamento degli spazi della tessera elettorale, con conseguente inutilizzabilità, l’elettore potrà richiedere il duplicato recandosi presso il l’Ufficio Elettorale del proprio comune
- Un documento di identità in corso di validità che permette l’identificazione del votante.
Per i comuni con popolazione sopra i 15.000 abitanti maggiori potrebbe rendersi necessario il ballottaggio, in programma eventualmente il 4 e 5 ottobre. Per votare è necessario recarsi alla propria sezione elettorale (indicata nella tessera elettorale) e mostrare agli scrutatori due documenti:
- La tessera elettorale, con la quale si attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di residenza. In caso di deterioramento, smarrimento e completamento degli spazi della tessera elettorale, con conseguente inutilizzabilità, l’elettore potrà richiedere il duplicato recandosi presso il l’Ufficio Elettorale del proprio comune
- Un documento di identità in corso di validità che permette l’identificazione del votante.
Il voto nei comuni fino i 15mila abitanti
L’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Si usa una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell’unica lista che lo appoggia. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano.
Ogni elettore può:
- Tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco
- Tracciare un segno solo sulla lista collegata al candidato sindaco
Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista.
La preferenza nei comuni sotto i 5.000 abitanti
Per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga stampata sotto al simbolo della lista.
Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti non è previsto il cosiddetto “voto disgiunto”. Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco a questa collegato. La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del sindaco. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. Nel caso in cui sia stata ammessa o presentata una sola lista, l’elezione è valida se la lista ed il sindaco ad essa collegato abbiano ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano state raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla.
Doppia preferenza nei comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti
Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno,una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Quando l’elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s’intende validamente votata:
- la lista a cui appartiene il candidato votato
- il candidato a consigliere votato
- il candidato sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere
Come si vota nei comuni sopra i 15mila abitanti
Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno. Si vota su una sola scheda, nella quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, sotto ciascuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.
Tre sono le possibilità di voto:
Si può tracciare un solo segno sul simbolo di una lista. In questo modo viene assegnata la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest’ultima appoggiato
Tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate
Voto disgiunto
Tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto ‘voto disgiunto’.
Ogni elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista, uno o due voti di preferenza per i consiglieri comunali, scrivendo il nome e cognome o solo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

IL QUESITO REFERENDARIO, NON C’E’ IL QUORUM – La scheda per il referendum è di colore azzurro: trattandosi di un referendum costituzionale confermativo. Il quesito stampato sulla scheda è: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?”. Per la validità del referendum costituzionale confermativo, a differenza che per il referendum abrogativo, non è previsto dalla legge un quorum di validità; non si richiede, cioè, che alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto e l’esito referendario è comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori. Trattandosi di un referedum e invece dovesse vincere il “Sì” verranno tagliati 345 parlamentari (230 Deputati e 115 Senatori) con un risparmio per le casse dello Stato di 82 milioni di euro (53 milioni per la Camera, 29 milioni per il Senato). Se vince il “No” rimane tutto invariato. Non è previsto quorum.





























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