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La Cassazione conferma il trasferimento dell’ex Pg Lupacchini “denigrò indagini di Gratteri”

Calabria

La Cassazione conferma il trasferimento dell’ex Pg Lupacchini “denigrò indagini di Gratteri”

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Otello Lupacchini 3

È stato confermato dalla Cassazione il trasferimento a Torino come ‘semplice’ sostituto procuratore, dell’ex Procuratore generale di Catanzaro Otello Lupacchini. Il provvedimento fu deciso dal Csm lo scorso 27 gennaio.

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CATANZARO – Le sezioni Unite della Cassazione hanno confermato il trasferimento nel capoluogo piemontese dell’ex procuratore generale di Catanzaro Otello Lupacchini. A Lupacchini, insediatosi nel capoluogo piemontese già dal 31 gennaio, è contestata una “immotivata e ingiustificata denigrazione” del lavoro di altri magistrati, soprattutto del pm della Dda di Catanzaro Nicola Gratteri, “palesemente idonea a determinarne il discredito”.

In particolare, per quanto riguarda i fatti contestati all’ex Pg di Catanzaro nell’ambito dell’azione disciplinare, nel mirino del Csm è finita una intervista resa a Tgcom da Lupacchini, subito dopo l’emissione di 340 arresti nell’indagine ‘Rinascita-Scott’ contro le cosche del Vibonese condotta da Gratteri nel dicembre 2019 con 416 indagati. Lupacchini aveva parlato della “evanescenza come ombra lunatica di molte operazioni della Procura di Catanzaro stessa”. Il ricorso di Lupacchini contro il trasferimento cautelare, e contro l’azione disciplinare promossa dal Pg della Cassazione Giovanni Salvi e dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede, è stato dunque rigettato dagli ‘ermellini’.

Nell’intervista a Tgcom, concessa dopo quel maxi-blitz, Lupacchini aveva detto: “i nomi degli arrestati e le ragioni degli arresti li abbiamo conosciuti soltanto a seguito della pubblicazione sulla stampa che evidentemente è molto più importante della procura generale contattare e informare”. “Al di la’ di quelle che sono poi, invece, le attività della procura generale, che quindi può rispondere soltanto sulla base di ciò che normalmente accade e cioè l’evanescenza come ombra lunatica di molte operazioni della procura distrettuale di Catanzaro stessa”, aveva aggiunto Lupacchini. Queste parole, secondo Bonafede e Salvi, avrebbero delegittimato Gratteri. A carico del Pg di Catanzaro c’era anche un’altra accusa: aver offeso il Csm per aver pubblicato su Facebook una petizione on line a sostegno del procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla, trasferito d’ufficio al Tribunale civile di Potenza. Tra le incolpazioni a carico di Facciolla, ritenute fondate anche dalla Cassazione, quella di “falso e interferenza” nell’indagine ‘Stige’ di Gratteri. La posizione di Facciolla sarà riesaminata dal Csm – per effetto del verdetto della Suprema Corte dello scorso sei ottobre – con riferimento a uno solo degli addebiti, quello di trattamento illecito di dati che potrebbe venire meno.

Il legale di Lupacchini “gli è stato contestato il sarcasmo”

Al dott. Lupacchini è stato contestato il sarcasmo per l’aggiunta della locuzione ‘come ombra lunatica’ al termine ‘evanescente’, impiegato dalla Corte di cassazione per definire alcune inchieste giudiziarie della Procura distrettuale di Catanzaro. Desta sorpresa il biasimo di sarcasmo rilevato dalle Sezioni Unite a un riferimento culturale, [evanescens] sicut umbra lunatica, utilizzato nel corso dell’intervista solo ed esclusivamente quale richiamo dotto alla tutt’altro che sarcastica denotazione di ‘evanescenza’ affermata proprio nelle sentenze di legittimità”. Lo afferma, in una nota, il legale dell’ex procuratore generale di Catanzaro Otello Lupacchini, l’avv. Ivano Iai. “Con argomento formale – afferma inoltre il legale – le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale in caso di unicità dell’Organo giudicante, come nell’ipotesi della Sezione Disciplinare del Csm, ai lamentati profili di incompatibilità funzionale dovuti alla qualità di alcuni suoi componenti come persone offese dall’illecito disciplinare integrato dallo stesso magistrato, non può essere applicato l’art. 11 c.p.p. che imporrebbe lo spostamento del processo affinché esso non sia tenuto dal c.d. ‘giudice della porta accanto’. Preoccupa il fatto che il processo di merito che sta per cominciare e che vede come persone offese dalla condotta del dott. Lupacchini un intero Collegio disciplinare dovrà essere assegnato, proprio in virtù della sentenza appena pubblicata, da giudici che, con le dette persone offese, compongono quotidianamente collegi, commissioni e sezioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Quanto al profilo della libertà di manifestazione del pensiero ovvero del diritto di critica, si prende atto che la sentenza qualifica le dichiarazioni rilasciate nell’intervista al TGCom24 oltre la veste e l’intenzione di chi le ha rese e, nel caso di specie, in termini antitetici alla realtà, avendo il dott. Otello Lupacchini espresso un proprio libero pensiero non come Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ma, è stato ribadito nel ricorso a conferma della qualità che da sempre lo porta a rendere pubbliche interviste, come esperto in materia di criminalità organizzata. Appare in tutta la sua evidenza la disparità di trattamento nei confronti del magistrato Lupacchini rispetto a casi analoghi già oggetto di precedenti di giurisprudenza disciplinare, nonché di analoghe dichiarazioni pubbliche rese da altri magistrati e mai foriere di conseguenze sul piano disciplinare”. “Occorre ribadire, infine – conclude l’avv. Lai – la correttezza esemplare dell’operato del dott. Otello Lupacchini durante il suo brevissimo ufficio di Procuratore Generale di Catanzaro, traumaticamente interrotto dopo le segnalazioni di gravi anomalie e violazioni al Ministro della Giustizia, alla Procura Generale presso la Corte di cassazione e al Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, del cui seguito ha mai saputo o avuto notizia”.

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