Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Scuole in zona rossa, le Regioni non potranno chiuderle. Niente zone gialle per tutto aprile

Italia

Scuole in zona rossa, le Regioni non potranno chiuderle. Niente zone gialle per tutto aprile

In zona rossa Dad solo dalla seconda media alle superiori. In zona gialla e arancione rientrano studenti delle medie, licei al 50-75%

Pubblicato

il

Scuole 4

COSENZA – Scuola in presenza fino alla prima media anche in zona rossa e senza possibilità per le Regioni di derogare, optando per la chiusura e la conseguente didattica a distanza. E’ quanto prevede la bozza del decreto legge che a breve finirà sul tavolo del Consiglio dei ministri per essere approvato in serata. E la Calabria, che di sicuro rimarrà in zona rossa almeno fino al 12 aprile, sarà una di quelle regioni interessate proprio dalla nuova norma.

Niente zone gialle ma possibili deroghe

A proposito di norme, resta confermata quella che applica, per tutto il mese di aprile, la zona arancione anche alle regioni che abbiano dati da zona gialla. Scelta contestata soprattutto dai governatori della Lega che chiedevano maggiori aperture ed un allentamento li dove sia possibile. Si è allora cercato un compromesso. Alla fine niente zone gialle fino al 30 aprile ma saranno possibili “determinazioni in deroga in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili” ma sempre “con deliberazione del Consiglio dei ministri”. Dunque, si applicheranno i limiti previsti dalla fascia arancione anche “nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla”.

12611

Per quanto riguarda le scuole, invece, si legge nella bozza “dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome”, si legge infatti nel testo.

Così saranno aperte nelle face colorate

In zona arancione, visto che la zona gialla viene messa al bando in tutta Italia fino al 30 aprile, si andrà in scuola in presenza fino alla terza media, al liceo e alle superiori deve essere garantita una percentuale di lezioni in Aula che varia dal 50 al 75%. “Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione – si legge ancora – le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.

Niente visite ad amici e parenti nelle zone rosse

Fino al 30 aprile, nelle zone rosse, resta il divieto andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) come invece sarà permesso nel weekend di Pasqua quando tutta Italia sarà in rosso. Le visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece consentite in zona arancione, all’interno del comune di residenza.

12612

Obbligo di vaccinazione per i sanitari

“Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2″. E’ quanto prevede la bozza del decreto Covid che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare in serata. La vaccinazione “costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati e può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale”. L’inosservanza dell’Obbligo vaccinale, continua il testo, “determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2: il datore di lavoro può adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento. La sospensione vale fino alla vaccinazione o fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021“.

Scudo penale per chi somministra

Nel decreto ci sarà anche lo ‘scudo penale’ per i somministratori, limitando la punibilità ai soli casi di colpa grave. Per omicidio colposo e lesioni personali colpose “verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano” nazionale, “la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.

Pubblicità .

Categorie

Social