Calabria
Band non suonò e rovinò il matrimonio, sposini vincono la causa
E’ accaduto in Calabria. La coppia di sposi ha vinto la causa contro il gruppo musicale che rovinò il matrimonio non sunando al ricevimento

TROPEA (VV) – La band non si era esibita perchè fermata da un incidente ma per il giudice di pace di Milano la loro motivazione non è valida. La mancanza di musica alle nozze – seondo quanto riportato da Il Giorno – comportò “uno stato di profondo e persistente dispiacere, stress, nervosismo e imbarazzo”. Pertanto è stato deciso il risarcimento nei confronti della coppia di sposini di Tropea da parte della band che arrivava da Milano e che era rimasta bloccata per un incidente. Il giorno del matrimonio risale al 30 giugno 2018 dopo 3 anni la lunga battaglia legale si è conclusa con la sentenza. La coppia aveva chiesto il rimborso del cachet già versato senza ricevere però un euro. La società che aveva fatto l’ingaggio non si sarebbe preoccupata neanche di mandare un gruppo in sostituzione, magari contattando musicisti del posto, ed ora è stata condannata a risarcire agli sposini un danno morale pari a “circa dieci volte il corrispettivo pattuito”, oltre a 1.500 euro per le spese legali.
Questo perché – ha motivato il giudice – “la lesione dell’interesse sotteso al contratto e relativo alla riuscita di una cerimonia che rappresenta un unicum nella vita di una coppia comporta uno stato di profondo e persistente dispiacere, di stress, di nervosismo, di preoccupazione e di imbarazzo”. E per il maxi-rimborso si tira in ballo anche la Costituzione: “L’importanza sociale riconosciuta all’evento – argomenta il giudice – diretto al soddisfacimento dei diritti inviolabili tutelati dall’articolo 2 della Costituzione: la libertà della comunità familiare, cioè il matrimonio”. E il “turbamento patito” – conclude il giudice – a causa dell’assenza dei musicisti “non può che condizionare negativamente il ricordo di un giorno unico e non ripetibile”. Sono state respinte le motivazioni della società fornitrice del servizio, che aveva giustificato l’inadempimento per una causa esterna, l’incidente stradale: “L’incidente appare oltre che sfornito di certa prova anche non integrare circostanza eccezionale, inevitabile, imprevedibile e, soprattutto, insuperabile”.



















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