Calabria
Stop al lavoro agricolo nelle ore più calde. Il divieto per tutelare i braccianti in Calabria
“La mancata osservanza degli obblighi, comporterà le conseguenze sanzionatorie”, è scritto nell’ordinanza della giunta regionale
CATANZARO – La Regione Calabria con una “ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica” ha disposto le misure di prevenzione per l’attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole. In questi giorni si erano sollevate diverse polemiche indirizzate al governatore della Calabria Roberto Occhiuto e ai sindaci del territorio per la mancata tutela della salute dei braccianti agricoli impiegati in condizioni di sforzo.
Nell’ordinanza viene “vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al Sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
Il documento a firma del dirigente del dipartimento Iole Fantozzi precisa che “Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all’ambito territoriale di riferimento. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art.650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato). La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, al Dirigente Generale reggente del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari, ai Prefetti delle Province della Regione Calabria, a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro.
Contro l’ordinanza regionale “è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi”.



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