Italia
Ergastolo, la Consulta apre ai permessi. Ma solo se non collegati con la criminalità

La Corte Costituzionale conferma l’illegittimità dell’ergastolo ostativo e dice sì alla concessione di permessi anche ai detenuti condannati al massimo della pena che non collaborano con la giustizia
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ROMA – Era attesa per oggi la decisione dei giudici costituzionali sui due detenuti al 4 bis, dopo la sentenza di Strasburgo che ha imposto all’Italia di modificare la legge sul carcere a vita. Poco dopo le 17:00 i giudici della Corte Costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio per esaminare le questioni sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia sulla legittimità dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario, hanno stabilito che il cosiddetto “ergastolo ostativo” è illegittimo, stabilendo che la mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata.
La Corte ha dunque dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, naturalmente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo.
In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.



















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