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Fincalabra, imputazione coatta per Oliverio. Mannarino non doveva essere rimosso

Calabria

Fincalabra, imputazione coatta per Oliverio. Mannarino non doveva essere rimosso

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oliverio e mannarino fincalabra

Luca Mannarino non poteva e non doveva essere rimosso da Presidente del CDA di Fincalabra così come invece ha fatto, nel novembre del 2015, l’ex Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio

 

CATANZARO – Oliverio aveva attivato la procedura del cosiddetto spoil system attraverso una interpretazione forzata dello Statuto Regionale e ricorrendo ad evidenti violazioni delle disposizioni normative in ordine alle nomine di competenza regionale. Nei passaggi contenuti nell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro – Sezione GIP – GUP (Giudice Antonio Battaglia) si dispone in particolare che entro 10 giorni il Pubblico Ministero, formuli l’imputazione nei confronti dell’ex Governatore Oliverio per il reato di abuso d’ufficio.

Le evidenti anomalie riscontrate nel comportamento dell’ex Presidente ed adeguatamente rappresentate nell’informativa della Guardia di Finanza che ha puntualmente riscontrato quanto denunciato alla stessa da Mannarino rendono la vicenda – si legge nell’atto – meritevole di un vaglio dibattimentale, riscontrandosi in astratto, oltre che i presupposti dell’indubbia violazione di legge, anche quelli dell’intenzionalità del dolo, avuto riguardo alla pervicacia con la quale si è infine addivenuti, dopo diversi tentativi, alla definitiva rimozione del Mannarino dalla carica che lo stesso ricopriva.

E ciò nonostante – si prosegue nell’ordinanza – i precedenti provvedimenti reiettivi dei ricorsi proposti dalla Regione Calabria all’autorità giudiziaria amministrativa che non aveva mancato di sottolineare come il permanere del dott. Mannarino nell’incarico di Presidente di Fincalabra, consente la gestione della società pubblica, senza soluzione di continuità fino alla decisione della Corte Costituzionale cui è stata rimessa la questione di diritto sullo spoil system, a comprova della mancanza di un interesse pubblico sotteso all’adozione degli atti in contestazione. A ciò si aggiunga che gli ulteriori elementi di illegittimità afferenti le successive nomine di Carmelo Salvino e degli altri componenti del CDA, connotano la vicenda – motiva ancora il Giudice – in termini strettamente privatici con finalità tese a recare vantaggio a terzi con altrui danno.

I fatti risalgono al 2014

A seguito di partecipazione alla selezione pubblica per titoli, Mannarino è stato nominato Presidente del CDA di Fincalabra Spa, per tre esercizi e con scadenza alla data dell’Assemblea, convocata per l’approvazione del bilancio relativa al terzo esercizio della carica.

All’esito della nomina a Presidente della Regione Calabria di Oliverio veniva attivata la procedura di spoil system e Mannarino veniva dichiarato decaduto dalla carica ricoperta. Mannarino presentava, quindi, immediato ricorso al TAR che, sollevata la questione di legittimità costituzionale, rimetteva gli atti alla Consulta e, previa sospensione del provvedimento della Regione Calabria, reintegrava di fatto Mannarino nelle funzioni di presidente del CDA di Fincalabra. Una decisione, quest’ultima, che veniva confermata anche dal Consiglio di Stato che rigettava l’appello presentato dalla Regione Calabria.

Nonostante ciò, a novembre del 2015, Mannarino si vedeva recapitare una lettera a firma Oliverio con la quale lo si metteva al corrente della sua rimozione dalla carica di Presidente e componente del CDA (che si sarebbe maturata solo alla fine del triennio), con successiva nomina in sua vece di Carmelo Salvino, sulla base di una interpretazione dello Statuto regionale, ora confermata come assolutamente distonica rispetto al dettato normativo e forzata.

Oliverio: “condotta cristallina”

“La condotta del Presidente Oliverio – è scritto in una nota diramata dallo stesso ex presidente della Regione Calabria – è stata cristallina e passata direttamente al vaglio della Corte dei Conti e della Procura di Catanzaro che hanno ritenuto rispettivamente di condannare il Mannarino per i gravissimi danni causati alla Regione e rinviato a giudizio per i reati conseguenti. Questi i fatti a conferma della azione di Governo del presidente Oliverio improntata a rigore e bonifica dei guasti generati, ereditati da decenni di malgoverno che ha prodotto non poche degenerazioni nell’uso delle risorse pubbliche. Una lunga stagione di cui la Calabria ancora porta le ferite”.

Mario Oliverio presidente Regione Calabria

“Con provvedimento del 2015 del Presidente della Regione, il dott. Luca Mannarino – è detto ancora nella nota del presidente Oliverio – veniva dichiarato decaduto dall’incarico di Presidente della spa Fincalabra per scadenza dell’incarico e veniva nominato contestualmente il nuovo presidente. Avverso il provvedimento di nomina del nuovo presidente, Mannarino proponeva ricorso al Tar. Conseguentemente la Regione si costituiva proponendo ricorso davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, eccependo la giurisdizione ordinaria. La Cassazione aderiva a tale eccezione. Intanto il Collegio dei Revisori della spa Fincalabra rimetteva relazione al presidente della Regione, con cui si rilevava la responsabilità di Mannarino per un grave danno economico subito dalla società, per aver impropriamente impegnato rilevanti somme (circa 46 milioni di euro) del fondo regionale di ‘ingegneria finanziaria’ in palese violazione dell’accordo di programma, stipulato con la Regione Calabria, ponendo in essere una gravissima violazione delle norme, manifestando la mancanza dei requisiti di avvedutezza e capacità richieste per lo svolgimento della carica di amministratore di una società, tali da determinare la cessazione di qualsiasi rapporto fiduciario”.

“Il presidente, quindi – riporta ancora il comunicato – emanava, così, nuovo provvedimento di revoca di Mannarino per giusta causa con atto dell’8 gennaio 2016. Con delibera del 25 febbraio 2016 l’Assemblea dei soci della spa Fincalabra confermava la revoca per giusta causa di Mannarino e promuoveva giudizio di responsabilità nei suoi confronti e degli amministratori. Di conseguenza, la Corte dei Conti con sentenza del 19 dicembre 2018 n.428 condannava Mannarino a risarcire i danni in favore della Regione per circa un milione e cinquecento mila euro con contestuale sequestro dei beni di pari importo. Nelle more la Procura del Tribunale di Catanzaro rinviava a giudizio Mannarino e tutto il Consiglio di Amministrazione per il reato di peculato”.

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