Italia
Circolare del Viminale “feste e incontri a casa sconsigliati”, ma nessuna multa

Una circolare del capo di gabinetto capo di Gabinetto Bruno Frattasi, specifica le disposizioni emanate con l’ultimo Dpcm. Sconsigliati gli incontri a casa con persone non conviventi, ma niente sanzioni. L’autocertificazione serve solo in quelle regioni dove sono previste le ordinanze con blocchi notturni
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COSENZA – Fortemente sconsigliati ma non vietati. Gli incontri a casa con amici e conoscenti non sono vietati dal nuovo decreto varato dal Governo e non porteranno a nessuna sanzione, fatta salva la possibilità di controlli da parte delle forze dell’ordine in caso di feste private, queste si vietate dal nuovo Dpcm che le mette al bando, siano esse al chiuso o all’aperto con la “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa, più di sei familiari o amici non conviventi.
Incontri a casa sconsigliati ma non vietati
Lo precisa la circolare esplicativa del Dpcm inviata a Prefetti, Regioni e Province, dal capo di Gabinetto del Viminale Bruno Frattasi dove viene specificato che “tenuto conto della stringente necessità di prevenire la diffusione del virus – si legge nella circolare – , che può essere agevolata da contatti occasionali anche tra familiari non conviventi, e pertanto di adeguare i propri comportamenti, anche nella sfera privata, a un principio di massima cautela, viene raccomandato che nelle abitazioni private si eviti di ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Va da sé che anche ove ricorrano tali particolari circostanze andranno seguite le regole prudenziali legate all’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree, ovvero l’utilizzo della mascherina“. “Si ribadisce, a beneficio dell’attività degli organi accertatori, che le previsioni del d.P.C.M. esplicitate in forma di raccomandazione non determinano, nel caso di comportamenti difformi, l’irrogazione di sanzioni”.
Gli spostamenti
Atra specifica contenuta nella circolare del Viminale quella relativa agli spostamenti e all’utilizzo della certificazione. “Bisogna circolare con l’autocertificazione solo in quelle regioni dove le ordinanze regionali prevedono il coprifuoco. Nel Dpcm il governo raccomanda ai cittadini di “non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”. “Si fa presente che, trattandosi di raccomandazione – scrive Frattasi – non occorre che le persone interessate ai suddetti spostamenti siano munite di autodichiarazione. Resta ferma, invece, la necessità di giustificazione degli spostamenti in tutti i casi di limitazioni alla mobilità introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale”.
Attività sportive, palestre e piscine
“Diversamente dal precedente Dpcm – scrive Frattesi – per effetto del nuovo provvedimento (art.1, comma 9, lettera e), gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, restano consentiti solo nel caso in cui si tratti di eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici. Rispetto al precedente regime, sono quindi ora oggetto di sospensione anche le manifestazioni sportive di interesse regionale. La disposizione in commento, sempre allo scopo di ridurre al massimo le occasioni di potenziale contagio, prevede che le manifestazioni sportive in questione siano consentite “a porte chiuse”, se tenute in impianti, ovvero senza la presenza di pubblico, se all’aperto, nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Sono inoltre sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi.
Si agli allenamenti degli atleti delle federazioni
“Occorre chiarire che la disposizione riguardante la sospensione delle attività che si svolgono nelle palestre e nelle piscine, o in impianti e strutture similari, consente agli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, lo svolgimento in tali impianti e strutture delle competizioni e delle sessioni di allenamento, purché esse avvengano a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di
promozione sportiva. È doveroso altresì precisare, anche in relazione a quanto si dirà infra a proposito degli
sport di contatto, che le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate in applicazione della disposizione in commento.
“Per quanto riguarda, invece, gli sport di contatto, individuali e di squadra vengono sospese non solo le gare e le
competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale.
Si precisa, infine, che la sospensione dei centri, culturali, sociali e ricreativi, determina la conseguente sospensione dell’eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell’attività svolta nei suddetti centri.



















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