Calabria
Respinto il ricorso della Regione. In Calabria scuole medie ed elementari restano aperte
Il consiglio di Stato ha bocciato il ricorso presentato dalla Regione Calabria contro la decisione del Tar che ha riaperto oggi le medie e le elementari. Nel decreto si rileva che l’ordinanza del presidente Spirlì doveva essere accompagnata da dati scientifici
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CATANZARO – La terza sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Franco Frattini, ha respinto il ricorso in appello presentato dalla Regione Calabria contro la sentenza del Tar che aveva annullato l’ordinanza con cui il presidente facente funzione della Giunta, Nino Spirlì, aveva prorogato fino al 15 gennaio la didattica a distanza per gli studenti delle scuole elementari e medie ed al 30 gennaio quella per gli studenti delle scuole di istruzione superiore. Il Tribunale amministrativo regionale si era pronunciato sulla base del ricorso di 150 genitori sospendendo la parte del provvedimento relativo alla didattica nelle scuole primarie, lasciando in vigore quella relativa agli istituti d’istruzione superiore. Le scuole primarie, in ragione della sentenza del Tar, sono state riaperte stamane in tutta la regione con l’eccezione di alcuni Comuni in cui sono intervenuti provvedimenti dei sindaci a causa dell’aumento dei contagi.
“Siamo soddisfatti perchĂ© viene riaffermata e tutelata la dignitĂ costituzionale del diritto all’istruzione contro le chiusure generalizzate delle scuole non sorrette da dati scientifici – sottolineano gli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti – auspichiamo che il presidente Spirlì, i sindaci e i dirigenti scolastici prendano atto serenamente di queste due decisioni della Giustizia amministrativa”.
Nelle motivazioni il Consiglio di Stato evidenzia che “l’eventuale misura regionale piĂą restrittiva, tenuto conto della rilevanza del diritto alla istruzione e del contesto di socialitĂ specialmente per gli alunni piĂą giovani, avrebbe dovuto essere motivata con dati scientifici evidenzianti il collegamento tra focolai attivi sul territorio e impatto della attivitĂ scolastica in presenza; alla circostanza che, trattandosi di Regione non classificata “zona rossa” (il che imporrebbe per alcune classi il ripristino della DAD), nella ordinanza regionale vi è una chiusura generalizzata senza alcuna, ove esistente, indicazione di zone interessate da incremento di contagi; nĂ©, peraltro, le problematiche relative al trasporto (movimentazione di persone) – risolvibili con diligente ed efficace impegno amministrativo nei servizi interessati – possono giustificare la compromissione grave di diritti costituzionalmente tutelati dagli studenti interessati”.



















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