Ionio
Il Tar boccia l’ordinanza di Stasi. A Corigliano-Rossano le scuole restano aperte
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha bocciato l’ordinanza del sindaco che il 6 aprile aveva prorogato la chiusura delle scuole fino a domenica 11 aprile

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Così come disposto dal decreto legge, anche nelle zone rosse le scuole devono essere aperte e in presenza fino alla prima media. A nulla è dunque servita la nuova ordinanza del Sindaco Flavio Stasi, che il il 6 aprile scorso ne aveva prolungato la chiusura fino all’11 di aprile a causa dell’elevato numero di contagi, visto che a seguito dei ricorsi proposti da un comitato di genitori, il Tribunale amministrativo della Calabria ha dato loro ragione recependo proprio le disposizioni del decreto governativo e ordinando la riapertura in presenza. Con decreto monocratico, infatti, il Presidente ha disposto la sospensione del provvedimento sindacale impeditivo della ripresa in presenza della didattica per la scuola dell’infanzia, della primaria e della prima classe di quella secondaria; tutto in accoglimento del ricorso patrocinato dallo Studio degli Avvocati Nicola e Luca Candiano.
“L’infortunio – commentano i genitori proponenti il ricorso – questa volta parrebbe ancora più grave, perché non si sarebbe tenuto conto del fatto che le disposizioni del Governo Nazionale sono contenute in un Decreto Legge (DL) sostenuto da larghissima maggioranza parlamentare e non in un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) e contengono l’espressa avvertenza ai sindaci a non operare deroghe se non in casi estremamente severi ed afferenti alla sola popolazione scolastica. Nulla di tutto ciò – stando alla lettura del decreto del TAR Calabria – Prima Sezione, pubblicato oggi giovedì 8 aprile – era presente nell’ordinanza sindacale, che pertanto risulterebbe sbagliata nei tempi e nei contenuti”.
Si legge nella sentenza “considerato che la “ratio” della disposizione di legge in parola è quella di sottrarre il più possibile l’attività didattica in presenza, anche nelle zone “rosse”, ad interventi sindacali contingibili ed urgenti (poteri di per sé dai presupposti già stringenti) posti in essere in assenza di emergenze in atto o di analoghi rischi, estremamente elevati, tutti in ogni caso inerenti la popolazione scolastica. Ritenuto pertanto che la situazione della curva epidemica a livello comunale, così come esposta nella nota del Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Cosenza (il cui contenuto è riportato nel preambolo dell’ordinanza sindacale), appare inidonea a dare giuridico sostegno al provvedimento impugnato, fra l’altro adottato prima ancora che la riapertura delle scuole interessate in zona rossa divenisse operativa; Ritenuto sussistente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e per l’effetto sospende l’ordinanza impugnata nella parte in cui proroga la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole primarie e secondarie (in queste ultime il 1° anno) comprese le scuole private e quelle paritarie, incluse quelle per l’infanzia.


















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