Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Montalto Uffugo, il Tar boccia l’ordinanza del sindaco e riapre tutte le scuole

Area Urbana

Montalto Uffugo, il Tar boccia l’ordinanza del sindaco e riapre tutte le scuole

Per il Tar della Calabria il sindaco non può derogare al dl del Governo e i contagi tra gli studenti non sono numericamente rilevanti

Marco Garofalo

Pubblicato

il

Scuole Caracciolo

CATANZARO – Il Tribunale amministrativo della Calabria ha sospeso, in via cautelare, l’ordinanza del sindaco di Montalto Uffugo Pietro Caracciolo, con la quale aveva disposto, dal 14 al 24 aprile 2021 (compreso), la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le Istituzioni scolastiche della città di Montalto Uffugo, pubbliche e private, compresi l’uso dei laboratori, per tutti gli alunni (scuole Statali e paritarie), di ogni ordine e grado, ordinando la riapertura degli istituti.

Per il Tar vige il principio del DL emanato dal Governo con sui si dispone il ritorno in presenza degli alunni fino alla prima media anche nelle zone rosse, mentre nelle zone arancione la didattica in presenza è garantita fino alla 3 media e dal 50 al 70% negli istituti superiori e che nessun presidente di regione o sindaco può derogare salvo casi straordinari e in cui i contagi superino una certa soglia critica. Per il Tar sussistono i profili di fumus boni iuris ravvisati dai ricorrenti e con richiamo ad altri decreti già emanati nel corso di questi ultimi mesi in materia di ordinanze regionali e sindacali disponenti la chiusura delle scuole nel corrente periodo epidemico con la conseguenza che il provvedimento impugnato non appare “prima facie” legittimo.

Scrive il Tar nelle motivazioni ” ferma restando, in ipotesi di territori – come attualmente è il caso della Calabria e pertanto anche del Comune di Montalto Uffugo – ricadenti n zona “arancione”, l’applicazione del comma 2 del citato articolo relativamente alla didattica in presenza per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di 1° grado e alle forme flessibili di organizzazione del funzionamento delle scuole secondarie superiori meglio descritte nella norma in questione. Considerato che, secondo l’articolo di legge citato, la soprariportata disposizione (primo periodo del comma 1) – anche a prescindere dal carattere intrinsecamente assorbente del regime di misure di contenimento e contrasto per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 proprio della zona “arancione “non può essere derogata da provvedimenti, fra gli altri, “dei sindaci” e che tale deroga “è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica e che eventuali provvedimenti derogatori devono essere “motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”.

“Nel caso di specie il Sindaco del Comune di Montalto Uffugo, località ricadente in zona, quella arancione, che consente alla vita sociale e alle attività economiche la fruizione di spazi di agibilità ben più ampi della zona rossa, oltre a non acquisire il parere della competente ASP, si è limitato ad illustrare situazioni di difficoltà note, di livello provinciale, specialmente nel funzionamento dei servizi sanitari ivi inclusi quelli di tracciamento dei contagi da parte dei competenti uffici sanitari deputati alla prevenzione e comuni a diversi altri centri del medesimo territorio provinciale limitandosi, per quanto concerne invece lo specifico profilo scolastico, a fare presente che i contagi nella popolazione studentesca non sono numericamente rilevanti e ad enunciare la mera preoccupazione che gli stessi “potrebbero espandersi”  stante anche la presenza, non meglio specificata, di varianti SARS COVID;

Pubblicità .

Categorie

Social