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Riscaldamenti: firmato il decreto con limiti, regole e orari. Esenti asili e luoghi di cura

Italia

Riscaldamenti: firmato il decreto con limiti, regole e orari. Esenti asili e luoghi di cura

Periodo di accensione ridotto di un’ora al giorno e per la stagione invernale funzionamento accorciato di 15 giorni. Ecco i luoghi esentati

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Cosenza impianti termici

COSENZA – Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.

Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7, la data di fine esercizio. In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta. Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C.

Saranno esentati gli edifici adibiti a luoghi di cura, le scuole materne e gli asili nido, le piscine, le saune e assimilabili e gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili. Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, ENEA pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini.

Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano, inoltre, ad edifici adibiti a uffici e assimilabili, edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili (limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività), ad impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici esentati per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti. Ancora ad impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore. Questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione. Infine, ad edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili.

 

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