Provincia
Concorso illegittimo
Concorso ausiliario del traffico a San Giovanni in Fiore. Bocciato il ricorso del Comune “Domande fuori bando”
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Calabria che aveva accolto il ricorso proposto di un candidato escluso: 14 domande su 20 della prova scritta non rispettavano il bando

SAN GIOVANNI IN FIORE – Concorso ausiliario del traffico a San Giovanni in Fiore: anche il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1141 depositata il 7 ottobre 2025, ha respinto il ricorso proposto dal Comune di San Giovanni in Fiore contro la decisione del TAR Calabria che, lo scorso gennaio, aveva annullato in parte gli atti del concorso pubblico per due posti a tempo pieno e indeterminato.
Il concorso ausiliario del traffico a San Giovanni in Fiore
Il TAR aveva accolto il ricorso proposto da uno dei candidati escluso dal concorso, annullando in parte gli atti della procedura del concorso pubblico. Il ricorso, originariamente presentato da Agostino Talarico, contestava la regolarità della prova scritta, ritenuta viziata per la presenza di quesiti non conformi alle materie indicate dal bando di concorso, che venne svolta il 7 luglio 2022. Il secondo motivo era la contestazione della violazione dell’articolo 6, comma 1, D.P.R. 487 del 1994 nella misura in cui non sarebbe stato rispettato il rispetto del termine dilatorio di 15 giorni tra lo svolgimento della prova scritta e la relativa comunicazione, nonché la violazione del comma 3 della medesima disposizione, nella misura in cui non sarebbe stato rispettato il termine dilatorio di 20 giorni tra lo svolgimento della prova orale e la relativa comunicazione agli ammessi.
La replica del Comune di San Giovanni in Fiore
Il Comune di San Giovanni in Fiore aveva anzitutto eccepito il difetto di interesse a ricorrere, dal momento che il ricorrente non avrebbe dimostrato la concreta possibilità di ottenere un punteggio maggiore in assenza delle domande vertenti su materie asseritamente diverse da quelle indicate dall’articolo 8 del bando. In punto di fondatezza, il Comune aveva osservato che il bando prevede la possibilità di sottoporre ai candidati “una serie di quesiti o test a risposta multipla basati sia sulla preparazione (generale e nelle materie indicate nel bando) sia sulla soluzione di problemi in base a diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico)”. Ne sarebbe derivato che le domande contestate rientrerebbero comunque fra quelle dirette a vagliare la preparazione generale.
La Sentenza del Tar e il ricorso al consiglio di Stato
Ma il TAR, con la sentenza n. 162/2025, aveva invece accolto le doglianze del candidato, disponendo la riedizione della prova scritta e l’annullamento di tutti gli atti successivi, compresa la graduatoria finale. Il Comune, rappresentato dall’avvocato Enrico Morcavallo, aveva impugnato la decisione davanti ai giudici di Palazzo Spada, sostenendo la correttezza dell’operato della commissione esaminatrice.
Su 20 domande 14 estranee alle materie previste nel bando
Ma anche in secondo grado i giudici amministrativi hanno confermato le irregolarità. Dalla sentenza emerge che 14 delle 20 domande proposte ai candidati erano estranee alle materie previste dall’articolo 8 del bando, rendendo così illegittima l’intera prova.
Il Consiglio di Stato, presieduto da Francesco Caringella con estensore il consigliere Giorgio Manca, ha ribadito che la pubblica amministrazione è vincolata alle regole stabilite dalla cosiddetta lex specialis del concorso e non può discostarsene. «Non è possibile invocare alcuna prova di resistenza – si legge nella decisione – poiché il settanta per cento dei quesiti era difforme dalle prescrizioni imposte dal bando».
Rigettate anche le eccezioni procedurali sollevate dal Comune, tra cui quella sulla presunta irregolarità delle notifiche PEC e sulla carenza di interesse del ricorrente. Secondo il Collegio, la notifica era valida e l’interesse di Talarico pienamente sussistente, in quanto un nuovo svolgimento della prova gli avrebbe consentito di concorrere nuovamente in condizioni di parità.
Comune condannato anche al pagamento delle spese processuali
Il Comune di San Giovanni in Fiore è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali, quantificate in 3.000 euro in favore del candidato ricorrente, difeso dall’avvocato Carmelo Salerno (con delega in udienza all’avv. Loredana Tulino). La decisione del Consiglio di Stato chiude definitivamente la vicenda, confermando la necessità di una nuova prova scritta per il concorso, nel pieno rispetto delle regole fissate dal bando.



















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