Provincia
Restauro della chiesa di Pedace: Corte d’Appello tutela i proprietari e rigetta la richiesta della ditta
Dopo lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria, la ditta aveva chiesto circa 270.000 euro alla Parrocchia di Pedace, ma Tribunale e Corte d’Appello hanno respinto ogni richiesta. L’oggetto del contratto di appalto non può essere “arricchito”

CASALI DEL MANCO (CS) – La vicenda giudiziaria relativa al restauro della storica chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo a Pedace, si conclude definitivamente con la conferma, anche in appello, di un principio fondamentale: chi è solo proprietario dell’opera oggetto di un appalto pubblico, non può essere condannato a risarcire la ditta per arricchimento ingiustificato. Ad aver seguito la complessa controversia in tutte le fasi sono stati gli avvocati Francesco e Carmine Filicetti.
Pedace: la ditta contro la parrocchia, nessun arricchimento ingiustificato
Tutto nasce da lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento, eseguiti da un’impresa e affidatigli dal Comune in seguito a regolare gara d’appalto, regolarmente pagati dopo il completamento.
La ditta, dopo aver visto respinte in primo grado dal Tribunale di Cosenza le ulteriori richieste economiche avanzate verso il Comune, ha tentato una nuova azione contro la Parrocchia, proprietaria dell’edificio. La pretesa era di ottenere risarcimento di circa 270mila euro per un presunto “ingiustificato arricchimento” della chiesa in base all’articolo 2041 c.c.
Il Tribunale aveva però già stabilito che il solo fatto di essere destinatario dell’opera pubblica non implica alcun obbligo di indennizzo, quando non vi sia un rapporto diretto fra chi ha sostenuto la spesa e chi ne ha tratto vantaggio, requisito essenziale secondo la normativa e la giurisprudenza.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1189 pubblicata il 17 novembre 2025, ha confermato integralmente la decisione di primo grado, rigettando l’appello della ditta. I giudici hanno rilevato che la domanda avanzata dall’impresa mancava dei presupposti di legge: non solo la Parrocchia non era parte del contratto d’appalto, ma l’azione si fondava su doglianze generiche, prive di un reale percorso logico e argomentativo alternativo a quanto già deciso dal Tribunale.
In assenza di correlazione diretta e immediata fra l’impoverimento della ditta e un effettivo vantaggio economico per la Parrocchia, non può parlarsi di arricchimento ingiustificato.
Questa doppia bocciatura – sia in primo che secondo grado – chiarisce una volta per tutte che chi beneficia indirettamente di lavori eseguiti su iniziativa e pagamento di terzi, nell’ambito di contratti pubblici, non può essere considerato “arricchito” e chiamato a rispondere economicamente di spese non concordate.
Si tratta di una tutela rilevante non solo per gli enti ecclesiastici, ma per tutti quei soggetti che, pur figurando come beneficiari ultimi degli interventi, sono di fatto estranei ai rapporti giuridici di appalto e alle relative obbligazioni.




















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