Tirreno
LA SENTENZA
“Falsa residenza non annulla il Reddito”. Il Tribunale di Paola assolve una cittadina romena
Il Tribunale di Paola si è allineato ad una sentenza del 2024 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito a false dichiarazioni sul reddito di cittadinanza

PAOLA (CS) – “La falsa residenza non annulla il Reddito di cittadinanza“. Così si è pronunciato il Tribunale di Paola in una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di una cittadina romena, S.O.A., imputata del reato di cui all’art. 7 co. 1 del D.L. 4/2019 (ottenimento indebito del Reddito di cittadinanza). La vicenda riguardava la contestazione relativa al requisito della residenza pregressa, applicato alla posizione di una cittadina comunitaria regolarmente iscritta all’anagrafe comunale di Belvedere Marittimo dal 2015.

Reddito di cittadinanza: la richiesta di allineare la normativa italiana con quella Ue
Nel corso del procedimento, la difesa – rappresentata dall’avv. Italo Guagliano – aveva chiesto al Tribunale di effettuare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia al fine di valutare la compatibilità della normativa italiana con la normativa UE e, in particolare, con la Direttiva 2004/38/CE e con il principio di parità di trattamento dei cittadini UE soggiornanti. Il giudice non ha ritenuto di attivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, fondando il proscioglimento sulla circostanza che la mera dichiarazione inesatta riguardante il requisito della residenza pregressa non integra il reato quando tale requisito, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, non può considerarsi elemento costitutivo dello stesso.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento più recente della Corte di Cassazione, interpretato in coerenza con i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle sentenze del 29 luglio 2024 (cause riunite C-112/22 e C-223/22). Secondo tale indirizzo, già affermato per i cittadini di Paesi terzi, la falsa dichiarazione su un requisito di residenza che non possa più ritenersi esigibile ai fini dell’accesso alla prestazione sociale non è idonea ad integrare il delitto, venendo meno la rilevanza oggettiva dell’informazione dichiarata. La difesa in discussione aveva chiesto di estendere tale principio – sinora applicato alla posizione dei cittadini extra-UE – ai cittadini comunitari, sostenendo l’esigenza di interpretazione coerente con il diritto europeo e con il nuovo assetto normativo successivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 31/2025. La pronuncia del Tribunale ha recepito tale impostazione.
Guagliano: “Questione aperta se non si esprime la Corte di Lussemburgo”
“L’esito del procedimento è certamente positivo – afferma l’Avv. Guagliano – ma il caso conferma l’esistenza di un nodo interpretativo tuttora irrisolto: la compatibilità del requisito dei cinque anni di residenza con l’art. 18 TFUE, con l’art. 24 della Direttiva 2004/38/CE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di parità di trattamento e accesso alle prestazioni sociali. L’assenza di un chiarimento espresso da parte della Corte di Lussemburgo lascia aperta la questione, soprattutto per i cittadini UE economicamente attivi o stabilmente soggiornanti e a breve si riproporrà anche per il c.d. assegno di inclusione “.



















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