Cronaca
PROSCIOLTA
Acquappesa: a processo per falso nel “gratuito patrocinio”. Il Gip archivia il procedimento, critiche alle indagini
Il Pubblico Ministero Scardi accoglie la tesi difensiva, rilevando come la Guardia di Finanza non avesse svolto indagini per accertare la reale composizione del nucleo familiare di una donna prosciolta dall’accusa

PAOLA – A processo per falso nel “gratuito patrocinio”. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Paola ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico R.J. di Acquappesa, indagata per il presunto falso nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La decisione del GIP Maria Grazia Elia, emessa il 19 novembre 2025, accoglie integralmente la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero Vincenzo Scardi.
La contestazione iniziale della Finanza
L’indagine era stata avviata dopo una denuncia presentata dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Cetraro il 31 dicembre 2024. Secondo la ricostruzione iniziale, la donna, residente ad Acquappesa, avrebbe dichiarato nella domanda di gratuito patrocinio del 22 giugno 2023 un reddito personale pari a 7.347,06 euro per l’anno 2021, omettendo quello della madre.
Sulla base dei soli dati anagrafici, il reddito familiare complessivo sarebbe stato infatti di 23.814,66 euro, superando la soglia per l’accesso al beneficio.

“Nessun falso nel gratuito patrocinio, la madre non conviveva”
Assistita dall’avvocato Emilio Enzo Quintieri, l’indagata ha depositato una memoria difensiva dettagliata dopo aver ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini. La difesa ha chiarito che il nucleo familiare effettivo era composto soltanto da R.J. e dal figlio minore, mentre la madre – pur risultando nello stato di famiglia – non conviveva con loro, vivendo altrove.
Un punto centrale della memoria riguarda l’alloggio popolare occupato abusivamente dalla donna, situazione che – pur essendo nota alle autorità – non le consentiva di ottenere la residenza anagrafica nel luogo in cui effettivamente abitava. L’avvocato Quintieri ha richiamato consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che distingue la famiglia anagrafica dal nucleo familiare effettivo, fondato su reale convivenza e contribuzione economica alla vita domestica.
Richiamando consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’Avv. Quintieri ha ribadito che, ai fini dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, non rileva la famiglia anagrafica, bensì il nucleo familiare effettivo, ossia quello fondato sulla concreta convivenza e sulla contribuzione al ménage domestico. Per tale motivo concludeva sollecitando la pubblica accusa a voler richiedere l’archiviazione del procedimento a carico della sua assistita.
Il PM: “Accertamenti insufficienti, non basta il dato formale”
Esaminata la memoria, il Pubblico Ministero ha ritenuto che non vi fossero elementi per sostenere l’accusa in giudizio. Nella richiesta di archiviazione del 30 settembre 2025, il PM Scardi ha evidenziato che gli accertamenti della Guardia di Finanza si erano limitati alla consultazione delle banche dati, senza svolgere approfondimenti sulla situazione reale della convivenza. Il magistrato ha sottolineato che: l’inserimento della madre nel nucleo familiare era un dato solo formale, la convivenza va provata attraverso riscontri fattuali, la nozione giuridica di convivenza implica “stretta coabitazione” e una concreta partecipazione al ménage familiare.
Il Gip archivia
Accogliendo integralmente le valutazioni della Procura, il GIP ha disposto l’archiviazione del procedimento, prosciogliendo R.J. da ogni addebito relativo al presunto falso nell’istanza di gratuito patrocinio. La decisione riafferma un principio centrale nel diritto penale e nelle procedure per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato: il nucleo familiare è quello effettivo, non quello meramente risultante dagli atti anagrafici. Soddisfazione è stata espressa per il proscioglimento da parte del legale della donna.



















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