Ionio
Il Tar Calabria condanna l’INPS al ricalcolare la buonuscita a 14 ex appartenenti alle forze dell’ordine
Il TAR regionale dà ragione all’avvocato Fabio Tamborino del Foro di Corigliano-Rossano che seguiva carabinieri e poliziotti: diritto al ricalcolo del TFS e al pagamento degli arretrati con interessi grazie

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Ricalcolo del TFS e al pagamento degli arretrati con interessi. Una sentenza destinata a fare scuola nel panorama del diritto previdenziale pubblico. Con la Sentenza n. 38/2026, la Sezione staccata di Reggio Calabria del TAR Calabria ha accolto il ricorso di 14 ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, condannando l’INPS al ricalcolo del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei cosiddetti sei scatti stipendiali, oltre al pagamento degli arretrati maturati e degli interessi legali. La decisione rappresenta un importante precedente per migliaia di appartenenti alle forze dell’ordine collocati in quiescenza, chiarendo definitivamente l’interpretazione dell’art. 6-bis del Decreto Legge n. 387/1987.
TFS: la vicenda legale e il ricorso al TAR Calabria
La controversia, seguita dall’avvocato Fabio Tamborino del Foro di Corigliano-Rossano, nasce dal diniego opposto dall’INPS al riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del Trattamento di Fine Servizio. Il beneficio è previsto per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare che cessa dal servizio a domanda, avendo maturato almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
L’INPS aveva rigettato le richieste sollevando una serie di eccezioni: dalla presunta carenza di legittimazione passiva, alla prescrizione del diritto, fino alla tardività delle domande di pensionamento, sostenendo inoltre profili di incompatibilità con gli equilibri di finanza pubblica.
La decisione del TAR: respinti cavilli ed eccezioni
Il Collegio giudicante, presieduto da Caterina Criscenti con estensore Domenico Gaglioti, ha respinto in modo netto tutte le tesi dell’Istituto di previdenza. I giudici hanno chiarito che: l’INPS è l’unico soggetto obbligato al pagamento dell’indennità di buonuscita, senza possibilità di scaricare responsabilità sulle amministrazioni di appartenenza, il mancato rispetto del termine procedurale del 30 giugno per la domanda di quiescenza non può annullare un diritto sostanziale legato allo status del lavoratore e il richiamo ai vincoli di bilancio e a una presunta incostituzionalità è stato giudicato inconferente, trattandosi di una norma speciale volta a tutelare il personale delle forze dell’ordine.

l’Avvocato Fabio Tamborino
Le conseguenze: ricalcolo TFS e pagamento degli arretrati
La sentenza condanna quindi l’INPS a ricalcolare il TFS includendo i sei scatti stipendiali nella base di calcolo e a versare tutte le somme arretrate, maggiorate degli interessi legali. Un pronunciamento che ribadisce come il beneficio non rappresenti una concessione discrezionale, ma un diritto pienamente riconosciuto dalla legge. L’orientamento espresso dal TAR Calabria rafforza la tutela previdenziale degli ex appartenenti alle forze di polizia e potrebbe aprire la strada a nuovi ricorsi analoghi su tutto il territorio nazionale.


















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