Calabria
CORTE COSTITUZIONALE
Atti sessuali con minori: la Consulta apre alla sospensione della pena nei casi meno gravi
La Corte costituzionale apre alla sospensione della pena per “atti sessuali con minorenne” se riconosciuta l’attenuante: più spazio alle misure alternative e alla rieducazione. Accolta la questione sollevata dal Tribunale di Catanzaro

ROMA – La Corte costituzionale ha stabilito che, nei casi di “atti sessuali con minorenne” ritenuti di minore gravità, può essere sospesa l’esecuzione della pena. La pronuncia arriva accogliendo le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Catanzaro, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione. Stop al carcere automatico dunque, per atti sessuali con minori, di minore gravità.
Atti sessuali su minori, l’attenuante della “minore gravità”: cosa cambia
Secondo la Consulta, quando viene riconosciuta l’attenuante della “minore gravità”, il condannato “deve vedersi sospesa l’esecuzione della pena, in modo che possa presentare istanza di accesso ai benefici penitenziari e che la magistratura di sorveglianza possa compiere la conseguente valutazione individualizzata”. L’obiettivo sarebbe quello di evitare che la persona venga immediatamente detenuta, consentendo invece una valutazione caso per caso.

La Corte ha ritenuto che la disciplina vigente fosse “incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.)”. In particolare, le norme precedenti imponevano automaticamente il carcere anche nei casi meno gravi e vietavano l’accesso alle misure alternative per il primo anno di detenzione.
“Un inutile sacrificio della libertà personale”
Nel dispositivo, i giudici evidenziano come “le norme censurate comportavano un inutile sacrificio della libertà personale, a discapito del percorso di risocializzazione del condannato e senza offrire un corrispondente beneficio in termini di tutela della collettività”.

La sospensione della pena, dunque, serve a “evitare la limitazione della libertà personale” nei casi in cui sia possibile fin da subito accedere a percorsi alternativi al carcere. La Consulta chiarisce un punto fondamentale: “se il condannato può immediatamente fare istanza di accesso ai benefici penitenziari, deve essere sospesa la pena, in attesa della valutazione della magistratura di sorveglianza”.



















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