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Fentanyl, stretta del Governo sulla conservazione: casseforti inamovibili e tracciabilità digitale entro 90 giorni

Italia

IL DECRETO

Fentanyl, stretta del Governo sulla conservazione: casseforti inamovibili e tracciabilità digitale entro 90 giorni

Il Ministero della Salute ha varato un nuovo decreto per strutture sanitarie e farmacie: obbligo di segnalazione entro 12 ore, controlli frequenti e responsabilità penali per omessa vigilanza

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Fentanyl

COSENZA – Il Governo rafforza le misure di sicurezza per contrastare il traffico e l’uso improprio di Fentanyl in Italia. Attraverso un nuovo decreto del Ministero della Salute, inserito nel Piano nazionale di prevenzione attivo dal marzo 2024, Palazzo Chigi ha introdotto una netta stretta sulle modalità di custodia, gestione e tracciabilità dei medicinali a base di Fentanyl.

Tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, farmacie ospedaliere e territoriali, case di cura, SerD, strutture penitenziarie e cliniche veterinarie avranno 90 giorni di tempo dalla pubblicazione del decreto per adeguare i propri sistemi.

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Casseforti inamovibili e tracciabilità digitale per il Fentanyl

Le nuove disposizioni in merito al Fentanyl intervengono in modo rigoroso sia sul piano della sicurezza fisica sia su quello informatico. Da un lato si stabilisce la custodia fisica avanzata con l’obbligo di conservare i farmaci in aree dedicate, impiegando casseforti inamovibili e, dove necessario, installando sistemi di videosorveglianza e accessi controllati.

Attenzione viene posta anche sulla tracciabilità e sul registro digitale con il potenziamento dei sistemi informatici con profilazione degli operatori, storicizzazione di ogni movimentazione e rettifica, e verifiche frequenti sulla corrispondenza tra giacenze fisiche e registri.

“Ogni struttura – specifica inoltre il decreto – adotterà una procedura aziendale unica per la gestione sicura dei medicinali in questione, disciplinando responsabilità, sostituzioni del personale, custodia, accessi, movimentazioni, controlli, emergenze, segnalazioni e formazione degli operatori”.

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Allerta entro 12 ore e responsabilità penali

Un elemento centrale del decreto riguarda la tempestività nei controlli e nelle comunicazioni. Qualsiasi anomalia — tra cui manomissioni, accessi non autorizzati, sottrazioni o registrazioni fraudolente — dovrà essere segnalata entro 12 ore ai responsabili formali, che dovranno sporgere immediata denuncia alle autorità.

Il testo richiama espressamente l’applicabilità delle norme penali sul traffico e la detenzione illecita di stupefacenti per chi si renda responsabile di carente o omessa vigilanza, facendo leva sull’articolo 40, comma 2, del Codice Penale (“non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”). Per un efficace contrasto degli illeciti, verrà inoltre intensificata la collaborazione tra il Ministero della Salute e la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno.

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