Tirreno
Sequestri dei lidi a Santa Maria del Cedro, per la Cassazione i ricorsi della Procura di Cosenza sono inammissibili
La Corte di Cassazione respinge i ricorsi della Procura di Cosenza sui sequestri degli stabilimenti balneari di Santa Maria del Cedro. Lo spiega l’avvocato difensore Italo Guagliano

ROMA – La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi avanzati dalla Procura della Repubblica di Cosenza contro le ordinanze del Tribunale del Riesame che avevano annullato i sequestri preventivi scattati nella primavera del 2026 a carico di diversi stabilimenti balneari del litorale di Santa Maria del Cedro.
Sequestri dei lidi a Santa Maria del Cedro: l’inammissibilità dei ricorsi della Procura di Cosenza
Con la tale decisione dei giudici restano dunque salde, nella fase cautelare, le pronunce favorevoli ai concessionari emesse dal Riesame di Cosenza. È quanto fa sapere l’avvocato Italo Guagliano che difende alcuni dei lidi coinvolti nei procedimenti.
Anche la Procura Generale presso la Corte di Cassazione si è espressa per l’inammissibilità dei ricorsi della Procura di Cosenza. Nelle proprie requisitorie, la Procura Generale ha accolto due tra le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa: quello relativo alle modalità di deposito delle impugnazioni e quello concernente la mancata censura di un’autonoma ratio decidendi delle ordinanze del Riesame, costituita dalla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati.

Diritto Europeo e Diritto Penale: la distinzione della difesa
Una parte fondamentale delle memorie difensive è stata incentrata sul merito della controversia, e, in particolare, al rapporto tra gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea in materia di procedure selettive e la configurabilità, sul diverso piano penale, dell’occupazione arbitraria.
La tesi della difesa muoveva da una distinzione ritenuta essenziale: l’obbligo dell’amministrazione di procedere alle gare e la responsabilità penale del concessionario non costituiscono piani automaticamente sovrapponibili. La necessità di conformare il sistema concessorio ai principi eurounitari può imporre all’amministrazione l’avvio delle procedure selettive e la non applicazione di proroghe incompatibili con il diritto dell’Unione; altra questione è stabilire se da tale obbligo possa farsi discendere automaticamente la perdita di efficacia del titolo e, quindi, il carattere penalmente arbitrario dell’occupazione.
Secondo la prospettazione difensiva, la ricostruzione sostenuta nei ricorsi presentava il rischio di una vera e propria “criptodisapplicazione” in malam partem: la disciplina nazionale che regola l’efficacia del titolo verrebbe prima neutralizzata attraverso il diritto dell’Unione e l’effetto di tale operazione verrebbe poi utilizzato per integrare l’elemento dell’arbitrarietà richiesto dalla fattispecie penale.
Un simile passaggio, secondo la difesa, deve invece confrontarsi con i principi di legalità, determinatezza, prevedibilità e colpevolezza, non potendo l’obbligo eurounitario di gara trasformarsi indirettamente in una fonte di responsabilità penale del privato.

Rapporti concessionari, leggi nazionali e regionali
Nel caso concreto, inoltre, al momento dei sequestri la disciplina nazionale collocava i rapporti concessori in una fase transitoria sino al 30 settembre 2027 e prevedeva, in sede di prima applicazione, il 30 giugno 2027 quale termine per l’avvio delle procedure di affidamento. A tale quadro si aggiungevano atti positivi dell’amministrazione comunale coerenti con la prosecuzione dei rapporti concessori e l’assenza di provvedimenti di decadenza o cessazione dei titoli.
La difesa aveva pertanto contestato che la mancata pubblicazione del bando già nella primavera del 2026 potesse tradursi automaticamente nell’inefficacia del titolo e quindi nel presupposto dell’occupazione abusiva. Sul medesimo terreno la difesa ha inteso valorizzare, nel prosieguo dei procedimenti, anche il successivo intervento della Regione Calabria con la legge regionale 14 maggio 2026, n. 15, incentrato sulla preventiva valutazione della scarsità della risorsa naturale e dell’eventuale sussistenza di un interesse transfrontaliero certo.
Si tratta di una disciplina sopravvenuta rispetto ai sequestri, ma che, secondo la difesa, conferma ulteriormente la necessità di evitare automatismi nel passaggio dall’obbligo di gara alla qualificazione penalmente abusiva dell’occupazione.
Le considerazioni dell’avvocato Italo Guagliano
«Il dato oggi certo è quello risultante dai dispositivi: i ricorsi della Procura sono stati dichiarati inammissibili e le ordinanze del Tribunale del Riesame restano ferme – osserva l’Avv. Italo Guagliano – Per conoscere le ragioni specifiche delle decisioni sarà necessario attendere il deposito delle motivazioni». Il difensore delle strutture balnerari precisa che sul merito «abbiamo insistito soprattutto su un punto: che l’amministrazione debba procedere alle gare è una questione; che dalla mancata pubblicazione del bando possa derivare automaticamente la perdita del titolo e, da questa, la responsabilità penale del concessionario è un’altra. Tra i due passaggi vi sono i principi di legalità, determinatezza, prevedibilità e colpevolezza che governano la materia penale».
«Il rischio evidenziato nelle memorie è quello di una criptodisapplicazione in malam partem: neutralizzare attraverso il diritto europeo la disciplina nazionale che regola l’efficacia del titolo e utilizzare poi quella neutralizzazione per integrare l’arbitrarietà richiesta dal reato. Anche il successivo intervento della Regione Calabria e la disciplina sul mantenimento delle strutture amovibili confermano, a nostro avviso, la necessità di una lettura non automatica del rapporto tra obbligo di gara e responsabilità penale. Saranno le motivazioni della Cassazione – conclude – a chiarire se la Corte abbia definito i ricorsi sulle sole questioni preliminari oppure abbia affrontato anche alcuni di questi profili sostanziali».



















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