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Motivazioni del giudice scritte a penna e illeggibili: la Corte di Cassazione annulla il provvedimento

Calabria

Motivazioni del giudice scritte a penna e illeggibili: la Corte di Cassazione annulla il provvedimento

Rigettata l’istanza di un detenuto di Tropea con righe scritte a mano e incomprensibili: la Corte di Cassazione ribadisce l’obbligo di chiarezza e intelligibilità degli atti giudiziari

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VIBO VALENTIA – Motivazioni del giudice scritte a penna con una grafia del tutto incomprensibile, che impediscono al detenuto di comprendere le ragioni del no e di esercitare il proprio diritto di difesa. Per questo motivo la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento con cui era stata dichiarata inammissibile l’istanza presentata da Gerardo La Rosa, cittadino di Tropea (in provincia di Vibo Valentia), ordinando che la richiesta venga ripresentata e interamente rivalutata. La decisione della Suprema Corte riporta al centro del dibattito la chiarezza degli atti giudiziari e la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti nelle carceri italiane.

La vicenda: la richiesta di sconto di pena per sovraffollamento carcerario

La vicenda processuale trae origine dall’istanza promossa dal difensore di La Rosa ai sensi dell’articolo 35-ter dell’Ordinamento Penitenziario. La richiesta mirava a ottenere una riduzione della pena (nella misura di un giorno ogni dieci trascorsi in condizioni non conformi ai criteri di vivibilità) e il contestuale risarcimento del danno per aver patito le conseguenze del sovraffollamento carcerario durante la detenzione. Il 2 settembre 2025, il Magistrato di Sorveglianza di Siracusa aveva dichiarato inammissibile l’istanza. La decisione, tuttavia, era stata vergata direttamente a penna e annotata nella parte superiore del primo foglio del documento depositato dalla difesa.

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Motivazioni del giudice scritte a penna: il ricorso e il verdetto

Contro la decisione del magistrato siracusano, il legale di La Rosa ha proposto reclamo, contestando l’assoluta incomprensibilità della motivazione e la conseguente impossibilità di esercitare un’adeguata difesa. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, dichiaratosi incompetente a decidere sul reclamo, ha trasmesso gli atti direttamente alla Corte di Cassazione. Gli ermellini hanno confermato la correttezza del passaggio procedurale e, analizzando l’atto, hanno rilevato che le righe scritte a mano dal magistrato risultavano di fatto “illeggibili”, tanto da non poter essere decifrate neppure dopo un’attenta e ripetuta lettura.

Considerata la violazione del diritto di difesa scaturita dall’impossibilità di comprendere il percorso logico-giuridico del rigetto, la Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata, disponendo il rinvio degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Catania per un nuovo esame dell’istanza.

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