Area Urbana
Cosenza, precetto da oltre 520mila euro: il Tribunale lo dichiara nullo. «Mancava il titolo per chiedere i soldi»
Il Tribunale di Cosenza annulla un precetto da oltre mezzo milione di euro: mancava il provvedimento che rendeva esecutivo il decreto ingiuntivo

COSENZA – Una pronuncia di particolare interesse in materia di diritto dell’esecuzione forzata è stata emessa dal Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, con sentenza del 3 novembre 2026.
La controversia trae origine dalla notificazione di un atto di precetto per oltre mezzo milione di euro, fondato su un decreto ingiuntivo emesso nel 2012 nei confronti di alcuni fideiussori di una società consortile.
I destinatari dell’intimazione di pagamento assistiti dallo Studio Legale Filicetti hanno proposto opposizione a precetto, contestando, tra gli altri profili, l’assenza dell’indicazione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo, nonché la carenza di prova circa la titolarità del credito in capo alla società cessionaria e la legittimazione della società incaricata della relativa gestione e riscossione.
Nel giudizio sono intervenuti anche altri fideiussori, aderendo alle ragioni dell’opposizione.
La questione giuridica: l’esecutorietà del decreto ingiuntivo
Il nucleo della controversia ha riguardato la sussistenza dei presupposti necessari per procedere all’esecuzione forzata sulla base di un decreto ingiuntivo originariamente privo della clausola di provvisoria esecuzione.
Il Tribunale ha ricostruito le vicende processuali del procedimento monitorio, rilevando che il decreto ingiuntivo non risultava essere stato dichiarato esecutivo né in occasione del rigetto delle opposizioni proposte in primo grado, né successivamente in sede di gravame.
In particolare, il giudice ha richiamato l’art. 654 c.p.c., evidenziando la necessità dello specifico provvedimento di esecutorietà conseguente al rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, quando ne ricorrano i presupposti di legge.
La pronuncia attribuisce a tale provvedimento natura dichiarativo-costitutiva, precisando che esso costituisce un requisito formale indispensabile per l’acquisizione della qualità di titolo esecutivo. Non si tratta, dunque, di un adempimento meramente documentale, ma di un presupposto necessario per l’avvio dell’esecuzione forzata.

Il principio di diritto: «Nulla executio sine titulo»
Particolarmente significativo è il passaggio motivazionale nel quale il Tribunale distingue tra la mera omissione, nell’atto di precetto, degli estremi del provvedimento di esecutorietà e l’inesistenza dello stesso provvedimento.
Nel caso esaminato, la questione è risultata ancora più radicale: dagli atti di causa non emergeva che il decreto ingiuntivo fosse mai stato dichiarato esecutivo.
Il giudice ha pertanto ritenuto che non fosse configurabile una semplice irregolarità formale della pesante intimazione di pagamento, bensì l’assenza dello stesso titolo esecutivo necessario per procedere in via coattiva.
Il provvedimento chiarisce, inoltre, che il creditore procedente è tenuto a menzionare nell’atto di precetto il provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo e l’apposizione della formula esecutiva. La mancanza di tale indicazione, in presenza dei presupposti individuati dalla pronuncia, determina la nullità del precetto, deducibile mediante opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
L’esito del giudizio
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Cosenza ha accolto l’opposizione e dichiarato la nullità dell’atto di precetto, esonerando i debitori dal pagamento dell’ingente somma e condannando la parte opposta alla rifusione delle spese processuali.
Il giudice ha ritenuto assorbente il profilo relativo all’inesistenza del titolo esecutivo, senza procedere all’esame delle ulteriori questioni sollevate in giudizio, tra cui quelle concernenti la titolarità del credito ceduto e la legittimazione della società mandataria.
La decisione assume particolare rilievo sotto il profilo della tutela del debitore nella fase prodromica all’esecuzione forzata, ribadendo che l’esercizio dell’azione esecutiva presuppone la rigorosa verifica dell’esistenza e della validità del titolo posto a suo fondamento.
Un principio di garanzia processuale che richiama l’attenzione sull’importanza del controllo giudiziale dei presupposti dell’azione esecutiva e sulla necessità che ogni iniziativa di espropriazione forzata trovi fondamento in un titolo effettivamente idoneo a sorreggerla.





















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