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Possibilità per le detenute di tenere i figli fino a 3 anni

CASTROVILLARI (CS) -Posto che continuano gli appelli pubblici alla scarcerazione sul caso della giovane madre detenuta nel carcere a Castrovillari col proprio figlio di tre mesi di vita segnala che la legge 354/1975 prevede che alle detenute madri sia consentito di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni. Tanto perché i diritti del minore a ricevere educazione, istruzione e mantenimento sono costituzionalmente garantiti, dalla famiglia in primis e dallo Stato in via residuale e trovano la loro realizzazione nel generale dovere del genitore di prendersi cura del minore. Orbene, per la madre detenuta nel carcere di Castrovillari, dalle notizie riportate dalla stampa sembrerebbe che Ella voglia prendersi cura del figlio ma si teme che la permanenza del minore in carcere possa procurare un pregiudizio. Sembrerebbe, altresì, che la reiterazione dei reati compiuti dalla madre non le consentano di fruire dell’attenuazione delle misure previste dalla L. 40/01. La madre detenuta, infatti, per beneficiare della normativa, deve attuare tutti i doveri verso il figlio e non deve esserci pericolo che possa commettere altri delitti. Reggio Calabria Palazzo del Consiglio Regionale via Cardinale Portanova
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La ratio della norma è quella di tutelare il minore che, conseguentemente, si riflette sul diritto alla maternità delle detenute. Ed è per tale ragione la norma pone delle condizioni alle detenute madri per accedere sia al differimento della pena che alla detenzione domiciliare speciale.
Bisogna evitare la strumentalizzazione della gravidanza o della maternità con fini diversi dal preminente interesse del minore. Qualora il genitore non sia in grado o non possa (per motivi diversi da quelli economici) prendersi cura del minore, a seconda del pregiudizio che il minore venga a subire a causa della mancata volontà o impossibilità di prendersi cura di lui da parte della famiglia di origine, l’ordinamento – stante il principio del superiore interesse del minore- offre una serie di istituti tra cui quello dell’affidamento etero familiare, nelle sue diverse forme ed intensità, volti a ridurre i pregiudizi subiti dal minore. Si tratta di provvedimenti non punitivi del genitore, il cui scopo è quello di far rientrare il minore nella famiglia di origine non appena la patologia familiare lo consenta. Nel bilanciamento degli interessi tra il diritto del minore a crescere ed essere educato dai propri genitori, il suo diritto a ricevere cure dalla madre ed il diritto a vivere in condizioni di non costrizione fisica, ed in un ambiente idoneo ad una sua sana crescita psicofisica sarà, dunque,
necessario valutare la preminenza –anche alla luce della tenerissima età del minore- dell’interesse da proteggere.

















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