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Inizia lo sciopero e la raccolta firme dei detenuti contro l’ergastolo ostativo

Italia

Inizia lo sciopero e la raccolta firme dei detenuti contro l’ergastolo ostativo

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carcere regina coeli

La condanna ad essere “cattivo per sempre” col fine pena fissato al 31.12.9.999 cancella speranza e dignità.

 

COSENZA – Da oggi migliaia di detenuti in tutta Italia saranno in mobilitazione per denunciare l’abuso giuridico dell’ergastolo “ostativo”, quello comminato ai sensi del famigerato 4bis. “Quella pena – ricorda in una nota l’associazione per i diritti dei detenuti Yairaiha Onlus – che Papa Francesco ha definito “pena di morte viva”, portandolo ad abolire l’ergastolo nello Stato Vaticano e a sollecitare più volte nel corso del suo mandato ad una revisione di questa aberrazione. Ma le sollecitazioni affinché venga superata questa enormità vengono da più parti: diverse sentenze della Corte Costituzionale, della Corte Europea dei Diritti Umani e della Cassazione sanciscono l’incostituzionalità dell’art. 4Bis laddove nega, illegittimamente, a migliaia di condannati di poter beneficiare delle misure alternative e dei diritti fondamentali e costituzionali dell’uomo.

 

Nega quindi la possibilità di avere una pena che non sia semplice vendetta e che tenda a “rieducare” il detenuto per “restituirlo” alla società. Con dignità. E “la dignità coincide con l’essenza stessa della persona, non si acquista per meriti e non si perde per demeriti, non è un ‘premio per i buoni’ e quindi non può essere tolta ai ‘cattivi’…” con queste semplici ed efficaci parole Gaetano Silvestri , presidente emerito della Corte Costituzionale, critica il meccanismo premiale che accompagna il 4bis e che pone la collaborazione quale elemento imprescindibile ai fini dell’ottenimento dei benefici penitenziari per i condannati per reati associativi. E ancora contro la clausola che il sistema giudiziario pone come condizione sine qua non per l’ottenimento dei benefici penitenziari (la collaborazione, art. 58ter) si è espresso Franco Corleone, garante dei detenuti in Toscana, facendo notare come “non tutti gli ostativi lo siano per loro volontà, ma spesso non sono nelle condizioni di collaborare”, aggiungendo poi che “la lotta alla mafia si fa sul territorio non in cella”.

 

E molto spesso l’inesigibilità della collaborazione e la mancanza di collegamenti con le organizzazioni di appartenenza non vengono riconosciuti perchè la magistratura di sorveglianza si basa su relazioni di polizia datate. Ed anche su questo punto è più volte intervenuta la Corte Costituzionale stabilendo che “i collegamenti (dei condannati) con le organizzazioni di appartenenza devono essere attuali e dimostrabili e non, come spesso accade, stereotipati”. Da oggi, quindi, migliaia di detenuti cercheranno di far sentire le proprie ragioni con uno sciopero collettivo a cui hanno aderito finora i detenuti nelle carceri di: Catanzaro, Rossano, Vibo Valentia, Saluzzo, Sulmona, Paola, ma abbiamo contezza che sono molte di più quelle che hanno aderito e che in alcune è stata impedita la raccolta firme.

 

La raccolta firme a sostegno della mobilitazione e dell’appello prosegue. Registriamo, inoltre, l’adesione e il sostegno dell’Osservatorio Carcere delle Camere penali Italiane, dell’Unione Camere Penali Italiane, della Camera Penale “Fausto Gullo” e dell’Osservatorio Carcere di Cosenza, Rifondazione Comunista, Eleonora Forenza (europarlamentare PRC), Osservatorio sulla Repressione, CPOA Rialzo, Comitato Prendocasa Cosenza, Comitato di quartiere “Piazza Piccola”, Movimento Disoccupati Calabresi e tanti altri, tantissimi docenti e ricercatori Unical, centinaia di liberi cittadini. L’elenco completo delle adesioni avremo cura di inviarlo al Ministro della Giustizia affinché sappia che i detenuti in sciopero non sono soli e che il superamento di tutte le forme di tortura, non solo dell’ergastolo, sono un interesse collettivo che oltrepassa tutti i cancelli”.

 

PER SAPERNE DI PIU’:

 

La pena dell’ergastolo, in Italia, è  prevista  e disciplinata dal Codice Penale, agli articoli 17 e 22. Chi vi è condannato può, nelle modalità previste, avere accesso a una serie di benefici, come il regime di semilibertà e la libertà condizionale, e godere di determinati tipi di permessi. Inoltre, è stabilito che dopo  al massimo 26 anni di espiazione della pena, il condannato possa essere ammesso alla liberazione condizionale. Si parla di ergastolo ostativo quando, invece, l’accesso a tali benefici e alle misure alternative al carcere sono negati. Questa possibilità è prevista dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, “Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”,   che è venuto a modificare l’articolo 4 dello stesso ( Esercizi dei diritti dei detenuti e degli internati), secondo quanto dettato dalla legge 356 del 1992. Si prescrive qui che i condannati per reati gravi, come ad esempio terrorismo, associazione mafiosa, sequestro a scopo di estorsione o associazione per traffico di stupefacenti, non possano usufruire di tali benefici nel caso in cui rifiutino di collaborare con la giustizia o qualora la loro collaborazione sia giudicata irrilevante.

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