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Accusato di bancarotta fraudolenta, distrazione e documentale: assolto imprenditore cosentino

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Accusato di bancarotta fraudolenta, distrazione e documentale: assolto imprenditore cosentino

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COSENZA – La seconda sezione penale della Corte di Appello di Catanzaro ha riformato la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale il 15  giugno del 2021di Cosenza, che aveva inflitto a G.B., – imprenditore cosentino difeso dall’avvocato Pierluca Bonofiglio del Foro di Cosenza – la pena di anni due di reclusione per i reati di bancarotta, con applicazione della pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un tempo corrispondente alla durata della pena principale.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale, infatti, il Tribunale di Cosenza aveva ritenuto G.B. responsabile dei reati ascritti, ovvero di aver distratto dal patrimonio della società fallita, di cui era legale rappresentante e liquidatore, immobilizzazioni materiali per un valore di euro 40mila circa e di disponibilità liquide per l’importo di euro 110mila circa, nonché di non aver tenuto le scritture contabili obbligatorie per legge.

La difesa dell’imputato, tuttavia, aveva dimostrato l’indisponibilità, in capo al suo assistito, dei sopra indicati beni – in quanto confluiti in altro e precedente attivo fallimentare e conseguentemente alienati dal precedente amministratore giudiziario – e la conseguente impossibilità di porre in essere condotte distrattive rispetto agli stessi. Nello specifico, il consulente tecnico di parte -Dottor Giovanni Verta – ha spiegato come la società era stata privata di ogni risorsa già in epoca antecedente alla nomina di G.B. quale liquidatore della società poi fallita, circostanza comprovata anche tramite copiosa produzione documentale.

Per quanto riguarda le disponibilità liquide, il legale ha dimostrato come le stesse, sebbene risultassero dai bilanci, non erano mai concretamente pervenute nella disponibilità dell’imprenditore, al pari delle scritture contabili obbligatorie di cui si contestava l’omessa tenuta. La Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto dall’Avvocato Pierluca Bonofiglio, riformava la sentenza, assolvendo l’imputato con formula piena “perchè il fatto non sussiste”.

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