Castrolibero, il Tar accoglie il ricorso di alcuni genitori contro la chiusura delle scuole
Dopo Rende anche un altro comune dovrà riaprire le scuole per effetto del ricorso presentato al Tar da alcuni genitori contro la chiusura delle scuole decisa dal comune di Castrolibero
CASTROLIBERO (CS) – C’è un altro Comune della provincia di Cosenza che dovrà riaprire le scuole, seppur per pochi giorni prima delle festività natalizie. Il Tar della Calabria, infatti, ha accolto il ricorso presentato da 14 genitori di Castrolibero contro la chiusura delle scuole decisa dall’Amministrazione comunale. A decidere per la sospensione delle attività didattiche nelle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo livello, era stato il sindaco Giovanni Greco. L’ordinanza era stata adottata dopo aver sentito la dirigente scolastica, e motivata “tenuto conto delle assenze registrate tra gli studenti e il personale docente che non favoriscono la buona riuscita della didattica in presenza”. Decisione che non era affatto piaciuta a molti genitori che avevano chiesto un incontro con la dirigente scolastica per conoscere il parere della stessa su quanto deciso dal primo cittadino e chiedere formalmente la riapertura della scuola. Questo pomeriggio il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso a firma dell’avvocato Francesco Luberto, dunque da domani gli studenti di Castrolibero dovrebbero tornare in classe per effetto della sospensione delle delibera.
La motivazione del Tar
Nella motivazione della sentenza del Tar si legge: “considerato che il Sindaco di Castrolibero, nel preambolo motivazionale dell’atto impugnato, indica fra le circostanze giustificative del proprio intervento quanto segue: -le intese col Dirigente Scolastico che considerano necessaria una nuova sospensione delle attività didattica in presenza dopo le altre in precedenza già effettuate; – la grande apprensione manifestata dalle famiglie degli alunni e le assenze registrate tra gli studenti e i docenti le quali tutte non favoriscono la buona riuscita della didattica in presenza, anche in considerazione dell’imminente periodo di chiusura delle scuole per le vacanza natalizie; -le maggiori aperture disposte dal Governo nel periodo natalizio che rischiano di favorire maggiormente i contatti e quindi aumentare la diffusione del virus; Considerato, alla luce di quanto sopra, pertanto, che l’istruttoria procedimentale effettuata dall’amministrazione è del tutto carente e gli elementi a disposizione del Comune, privi di qualunque addentellato concreto con la realtà dei dati epidemici a livello locale e della precisa situazione della Comunità Scolastica interessata, non appaiono idonei da soli a far ritenere che gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale considerato –nella loro totalità- ove operativi, possano costituire un potenziale volàno di diffusione epidemica al punto di giustificare la radicale misura adottata di azzeramento di tutte le attività didattiche in presenza, atteso pure che i ricorrenti evidenziano l’assenza di dati di contagio in qualche modo riferibili all’istituto scolastico frequentato dei propri figli; Ritenuto ancora che l’accertamento dei presupposti giustificativi dell’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente richiede che:- il pur difficile bilanciamento fra diritti di rango costituzionale quale quello alla salute e all’istruzione non possa trovare un punto di equilibrio in un mero, astratto automatismo di prevalenza del primo sul secondo, prescindendo cioè dal doveroso previo accertamento dell’esistenza d’un effettivo conflitto fra essi non risolvibile che con la soccombenza di quello all’istruzione ma solo dopo avere valutato l’assenza di qualsiasi misura di contemperamento; – in sede di applicazione, il principio di precauzione, espressione del diritto alla salute, debba essere contemperato con quello di proporzionalità che impone misure congrue rispetto al livello prescelto di protezione e un’analisi dei vantaggi e degli oneri derivanti dalle stesse atteso che esse possono trovare applicazione solo se strettamente necessarie; Ritenuto, alla luce dei vizi “prima facie” riscontrati a carico del potere esercitato dal Sindaco del Comune di Castrolibero, doversi assegnare il dovuto rilievo all’elemento del periculum, concretantesi, nella fattispecie, nel pregiudizio subìto con riferimento al diritto all’istruzione, tanto più in assenza d’una sicura possibilità per tutti gli alunni di accedere pienamente a modalità didattiche cd. a distanza sostitutive della presenza in aula, stante, specialmente nelle regione meridionali d’Italia il fenomeno, tutt’altro che marginale, del cd. divario digitale.
Per queste motivazioni, il Tar “accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e per l’effetto sospende l’atto impugnato. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 gennaio 2021. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone dei ricorrenti. Così deciso in Catanzaro il giorno 14 dicembre 2020″.
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