Cosenza, revocato un decreto ingiuntivo da oltre 400mila euro e Banca BCC condannata alle spese

La sentenza del tribunale di Cosenza che ha revocato un decreto ingiuntivo di oltre 400.000 euro richiesto dalla BCC Gestione Crediti Spa nei confronti dei fideiussori di una società per eccezione di improcedibilità del giudizio

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COSENZA -Con sentenza resa il 28 gennaio, il tribunale di Cosenza, nella persona del giudice Antonella Guaglianone, ha revocato un decreto ingiuntivo di oltre 400.000 euro richiesto dalla BCC Gestione Crediti spa nei confronti di tutti i fideiussori di una società e derivante da tre mutui chirografi, oltre all’apertura di linee di credito e anticipazioni fatture.

Eccezione di improcedibilità del giudizio

L’ Avvocato Fernando Scarpelli, delegato regionale di ADUSBEF-APS insieme all’avvocato Gianfranco Gatto, difensori dei fideiussori, dopo avere ottenuto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, hannp sollevato l’eccezione di improcedibilità del giudizio, perché l’invito alla mediazione (il cui esperimento è obbligatorio nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria) era stato notificato ai soli avvocati costituiti in giudizio e non anche alle parti personalmente come prescrive la norma e, dunque, in violazione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010. Scrive il giudice nella sentenza “va rilevato innanzitutto, in punto di diritto, che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di attivare il procedimento di mediazione è a carico del creditore opposto (sentenza Cass. ciy. Sez.Un. n. 19596/2020). Ne consegue che, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, determina l’improcedibilità dell’azione cui conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo“.

“Nella fattispecie – si legge ancora –rigettata l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e successivamente alla concessione del termine per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria, veniva sollevata dagli apponenti l’eccezione di improcedibilità della domanda, sul presupposto che l’istanza di avvio del procedimento di mediazione era stato notificato a mezzo pec – per il tramite dell’organismo di mediazione esclusivamente ai procuratori degli opponenti costituiti in giudizio e non anche alle parti personalmente, rilevando che non poteva perciò ritenersi soddisfatta. Risulta dal verbale di mediazione prodotto che, all’incontro svoltosi innanzi al mediatore, si verificava la mancata comparizione delle parti invitate, che determinava la chiusura del procedimento con esito negativo per assenza delle parti convenute. L’eccezione è fondata e trova accoglimento, con assorbimento degli altri motivi di opposizione anche nel merito“. Nell’accogliere l’eccezione, il Tribunale ha dichiarato giudizio improcedibile e condannato la Banca alla rifusione delle spese.

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