Scontri post derby: Tar annulla Daspo ad un tifoso del Cosenza. Dovrà essere risarcito con 3mila euro
Il Tar della Calabria ha dato ragione ad un tifoso del Cosenza annullando il Daspo di tre anni inflitto l'8 marzo del 2024 dalla Questura e "non sono emersi ictu oculi adeguati riscontri idonei a comprovare la sua partecipazione attiva agli scontri"
COSENZA – Il Tar della Calabria ha dato ragione ad un tifoso del Cosenza difeso dall’avvocato Enrico Morcavallo, annullando il Daspo di tre anni inflitto l’8 marzo del 2024 dalla Questura di Cosenza a seguito degli incidenti del post derby tra Cosenza e Catanzaro avvenuti al “Marconi” nei pressi dell’uscita dell’Autostrada A2 del Mediterraneo a Rende. Il tifoso rossoblù era stato condannato perché, si leggeva nelle determinazioni, «avrebbe partecipato attivamente ai gravi scontri tra i sostenitori del Cosenza e del Catanzaro registratisi nei pressi del McDonald’s di Rende, a seguito del derby calcistico avvenuto il 3 marzo 2024». L’identificazione del tifoso rossoblù era avvenuta tramite la visione in differita delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali presenti in zona nei quali «l’uomo viene ripreso… sia con il volto coperto da passamontagna, che a viso scoperto».
Il ricorso contro il DASPO e le motivazioni
Evidenze messe in discussione dalla difesa del tifoso
che ha proposto ricorso evidenziato davanti al Tar che “alla luce delle deduzioni difensive, l’amministrazione non avrebbe fornito dati certi circa l’identificazione del ricorrente quale soggetto presente sul luogo ove si sono svolti i fatti, poiché ripreso in un filmato addirittura con volto coperto, non utile a consentirne una compiuta individuazione. La sentenza evidenza che secondo condivisibile giurisprudenza il Daspo «essendo incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l’ordine pubblico la sua motivazione si fonda sulla logica “del più probabile che non” e non è richiesta, anche per questa misura amministrativa di prevenzione al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento casuale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità».
Nello specifico, si legge ancora nella sentenza, in esito ad attività istruttoria, testa ad acquisite filmati e fotogrammi di interesse, nonché una foto a figura intera, una di profilo ed una frontale dell’esponente, non sono emersi ictu oculi adeguati riscontri idonei a comprovare la sua partecipazione attiva agli scontri. In applicazione alla richiamata giurisprudenza, non è pertanto configurabile nella fattispecie la prognosi di elevata attendibilità della ascrivibilità al ricorrente della contestata condotta, necessaria per l’adozione del Daspo. A ciò consegue dunque la fondatezza del ricorso portata avanti dal tifoso del Cosenza che si vede così annullato il provvedimento dal TAR delle Calabria che ha accolto il ricorso condannando anche la resistente amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di 3mila euro oltre accessori di legge.