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Autovelox in provincia di Cosenza, via al censimento. Quelli fantasma saranno “spenti” e le multe non valide
Il MIT ha imposto l’iscrizione a Regioni, Province e Comuni degli apparecchi sulla nuova piattaforma digitale. Stop immediato agli apparecchi non a norma: le multe elevate dagli autovelox “fantasma” saranno a rischio annullamento

COSENZA – Conto alla rovescia terminato per gli autovelox anche in provincia di Cosenza, dove sono in stand-by diversi apparecchi presenti lungo le statali 107 “Silana Crotonese”, 106 “Jonica 534 Cammarata e degli Stombi, ma anche su molte strade provinciali. A partire da oggi, 30 novembre 2025, tutti gli strumenti di rilevamento elettronico della velocità che non saranno stati registrati sull’apposita piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) dovranno essere disattivati.
Una direttiva chiara che segna un punto di svolta storico, mirando a “ripulire” il parco strumenti nazionale e a garantire la massima trasparenza sull’uso degli autovelox. La decorrenza dei 60 giorni utili era iniziata con il decreto dirigenziale n.367 del 29 settembre 2025. La registrazione non rappresenta una semplice formalità burocratica: senza censimento, gli autovelox dovranno essere “spenti” e le sanzioni comminate perderanno validità legale. Una svolta storica che introduce nuove tutele per i cittadini ma solleva anche numerosi dubbi interpretativi.
Gli enti pubblici dovranno registrare gli autovelox
Le amministrazioni e gli enti dai quali dipendono gli organi di polizia stradale, già abilitati all’inserimento attraverso le credenziali rilasciate del CED della Direzione Generale Motorizzazione, hanno inserito sul portale i dati relativi ai dispositivi o sistemi per l’accertamento quali, ad esempio, marca, modello, tipo, l’eventuale versione, la matricola e gli estremi del decreto MIT di approvazione o di estensione del dispositivo o sistema. Ogni variazione o modifica rispetto ai dati inseriti deve essere immediatamente comunicata.
I dati inseriti dalle amministrazioni saranno pubblicate sul portale istituzionale del MIT per poterne garantire la libera consultazione. L’inserimento dei dati relativi a ciascun dispositivo o sistema è la condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi o sistemi da parte di amministrazioni ed enti.

Multe valide solo se il dispositivo è censito dal MIT
La registrazione sulla piattaforma MIT, infatti, è stata dichiarata dal Ministero come condizione necessaria per il legittimo utilizzo su strada. Senza questa iscrizione, l’apparecchio non potrà più essere impiegato per elevare sanzioni. Gli enti sono obbligati a inserire dettagliate informazioni per ciascun dispositivo:
- Identificazione: Marca, modello e numero di serie
- Ubicazione: L’esatta localizzazione su strada
- Estremi Amministrativi: Estremi del decreto ministeriale di approvazione o di omologazione
- Dati Tecnici: Informazioni su software e eventuali sistemi di protezione
Multe a rischio nullità: L’effetto dal 30 Novembre
Alla scadenza del termine, dunque, l’impatto sarà immediato: solo gli autovelox presenti nell’elenco nazionale saranno considerati validi e legittimati a fare multe. le conseguenze per gli apparecchi non censiti sono chiare:
- Disattivazione obbligatoria: I dispositivi non registrati non possono restare attivi
- Impossibilità di rilevare violazioni: Non potranno essere usati per sanzionare gli automobilisti
- Rischio nullità delle multe: Le sanzioni elevate da strumenti non in elenco, a partire dal 30 novembre, saranno considerate a rischio nullità, offrendo un solido motivo di ricorso per gli automobilisti.
Gli autovelox non a norma subito consultabili dal cittadino
L’obiettivo è impedire ai Comuni di impiegare apparecchi non conformi agli obblighi di censimento, segnalando di fatto una potenziale irregolarità amministrativa in caso di mancato adempimento. Una volta conclusa la fase di raccolta dati, il MIT compirà un altro passo storico: la pubblicazione online dell’elenco ufficiale. L’elenco sarà pubblico e consultabile da tutti (cittadini, avvocati, Polizie locali, Giudici di Pace). Questo permetterà di verificare con immediatezza il modello, lo stato amministrativo e, soprattutto, l’ubicazione precisa di ogni dispositivo.
Grazie a questa trasparenza, il cittadino non avrà più bisogno di ricorrere all’accesso agli atti amministrativi per verificare la regolarità del dispositivo che ha emesso la sanzione. Il mancato inserimento nell’elenco diverrà una prova facilmente dimostrabile per presentare ricorso.

Navigatori satellitari e app: dati Certificati
Il censimento nazionale cambierà anche il funzionamento di navigatori GPS e applicazioni per smartphone. Le mappe ufficiali del Ministero diventeranno il riferimento legale per segnalare gli autovelox attivi. I sistemi di navigazione potranno integrare esclusivamente i dati certificati, mostrando solo dispositivi realmente censiti e operativi. Questo comporterà la fine delle false segnalazioni e una maggiore precisione nelle notifiche agli automobilisti. Gli aggiornamenti si sincronizzeranno automaticamente con il portale ministeriale.
Il nodo tra omologazione e approvazione
La questione più delicata riguarda la differenza tra approvazione e omologazione. È infatti fondamentale sottolineare che, sebbene il censimento risolva il problema della legittimazione amministrativa, non risolve il dibattito sull’omologazione tecnica. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, ribadita anche di recente (come con la sentenza n. 26521 del 1° ottobre 2025), ha più volte evidenziato che un autovelox, anche se censito, potrebbe restare illegittimo se mancasse l’omologazione richiesta dall’articolo 142 del Codice della Strada.
Tuttavia, il Ministero mantiene una posizione di resistenza, ribadendo, in una nota ufficiale del 21 novembre scorso, che le procedure di “approvazione e omologazione sono alternative e pienamente equivalenti”. Tale posizione si basa sull’articolo 45, comma 6, e l’articolo 201, comma 1-ter, del C.d.S., che prevedono entrambe le diciture (“omologati o approvati”).
In conclusione, mentre le multe emesse prima del 30 novembre restano valide, per quelle successive sarà la consultazione dell’elenco MIT a fare la differenza, introducendo un elemento di chiarezza e controllo finora inedito per gli automobilisti italiani.
L’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce che solo apparecchiature regolarmente omologate possono essere considerate fonti di prova valide. Negli ultimi anni diversi tribunali hanno annullato verbali elevati con autovelox privi di omologazione, precisando che l’approvazione ministeriale non corrisponde automaticamente a un’omologazione completa. La Cassazione ha confermato questo orientamento nel 2024, aprendo la strada a migliaia di ricorsi.




















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