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Bonus psicologo 2025, ora è possibile compilare la domanda: requisiti e graduatorie

Da lunedì 15 settembre è possibile presentare la domanda per ottenere il bonus psicologo 2025. Ecco tutte le informazioni su beneficiari, requisiti da rispettare e procedure per compilare correttamente la domanda. Attenzione anche alle date.
Di cosa si tratta
Il bonus psicologo 2025 è un contributo la cui domanda può essere presentata direttamente sul portale Inps. Si tratta di un sostegno per sostenere le spese riguardanti le sedute di psicoterapia (fino al 14 novembre 2025). Il contributo massimo è pari a 50 euro per seduta e arriva direttamente al professionista: questa è una delle novità per il 2025. Ma non finisce qui perché ci sono altre cose da non dimenticare.
Il contributo è rivolto a coloro i quali necessitano di assistenza psicologica. Si tratta nello specifico di persone:
- In condizioni di ansia, depressione, fragilità psicologica e stress;
- Vogliono beneficiare di un percorso di natura terapeutica.
Dalla data di comunicazione, riguardante l’accoglimento della domanda, la prima seduta deve essere sostenuta entro un massimo di 60 giorni. In caso di mancato rispetto delle tempistiche, invece, il bonus decade e si procede con lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari. Il contributo deve essere comunque utilizzato entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.

I requisiti ISEE
Anche per il bonus psicologo 2025 ci sono dei requisiti da rispettare. I beneficiari devono essere cittadini con reddito ISEE in corso di validità, non superiore a 50mila euro. L’importo massimo è di 1.500 euro per ogni singolo beneficiario, massimo 50 euro per singola seduta.
- Esistono in ogni caso degli scaglioni per ottenere il bonus psicologo:
- Isee inferiore a 15mila euro = fino a 50 euro per ogni seduta, importo massimo 1.500 euro per ogni beneficiario;
- Isee compreso fra 15mila e 30mila euro = fino a 50 euro per ogni seduta, importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario;
- Isee superiore a 30mila euro e non superiore a 50mila euro = fino a 50 euro per ogni seduta, importo massimo pari a 500 euro per ogni beneficiario;
Il Ministero della Salute ha spiegato che il contributo può essere richiesto soltanto una volta. Ad utilizzarlo possono essere gli specialisti privati, iscritti all’Albo degli Psicologi (elenco psicoterapeuti), che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Cnop (Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi).
Come compilare la domanda
La domanda deve essere compilata in modalità esclusivamente telematica dal 15 settembre al 14 novembre 2025. Per accedere al contributo bisogna presentare ogni anno la domanda tramite il portale Inps: si può accedere tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) oppure con la Carta nazionale dei servizi (Cns).
Ci sono due opzioni per richiedere il bonus:
- Accesso al servizio, presente sul sito dell’Inps, mediante SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eiDAS. Il percorso specifico è il seguente: “Sostegni, Sussidi e Indennità” – “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” – “Strumenti” – “Vedi tutti” – “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Giunti qui è necessario selezionare la voce “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”;
- In alternativa, anche in presenza di problemi, si può contattare il call center dell’Inps al numero verde 803.164 (gratis da rete fissa) oppure 06.164.164 (da rete mobile è a pagamento in base alle tariffe di ogni singolo gestore).
Le graduatorie
I richiedenti riceveranno le comunicazioni, in merito all’elaborazione delle graduatorie, direttamente tramite e-mail oppure con SMS. Sarà comunque possibile consultare l’esito della domanda sul sito dell’Inps (precisamente nella parte “Ricevute e provvedimenti”). Ogni beneficiario riceverà un codice unico alfanumerico di 12 caratteri: esso rappresenterà l’importo assegnato. Questo codice dovrà essere comunicato al professionista ad ogni seduta.
Le graduatorie per assegnare il bonus saranno distinte per Regione/Provincia autonoma di residenza. A parità di valore Isee si seguirà il seguente criterio: ordine cronologico di presentazione delle domande.




















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