Da gennaio 2025 Naspi anche con dimissioni volontarie. Ma con requisiti “anti-furbetti”
È quanto previsto da un emendamento alla legge di Bilancio con «Finalità antielusiva». Ma i lavoratori che hanno dato dimissioni volontarie avranno diritto alla Naspi se licenziati dal nuovo impiego solo se hanno almeno 13 settimane di contribuzione
COSENZA – Anche le dimissioni volontarie da un lavoro (a tempo indeterminato) nei 12 mesi precedenti daranno diritto al lavoratore di percepire la Naspi. È quanto previsto da gennaio 2025 da un emendamento alla legge di Bilancio presentato dai relatori sull’indennità mensile di disoccupazione che sarà estesa anche a chi presenta le dimissioni volontarie e prevede la possibilità di riconoscere l’indennità nel caso di un rapporto di lavoro interrotto da un licenziamento dopo un impiego conclusosi con dimissioni volontarie solo se si sono versati almeno 13 settimane di contributi nel nuovo impiego . Ma la regola prevede una serie di requisiti contro i “furbetti della Naspi”, ovvero dimissioni e rioccupazioni molto spesso di breve durata o intermittenti, che favoriscono illecitamente soprattutto i datori di lavoro per evitare di pagare il ticket di licenziamento: la possibilità di riconoscere l’indennità nel caso di un rapporto di lavoro interrotto da un licenziamento dopo un impiego conclusosi con dimissioni volontarie solo se si sono versati almeno 13 settimane di contributi nel nuovo impiego
“La norma ha «una finalità antielusiva» – ha spiegato il ministro del Lavoro Marina Calderone – evidenziando che l’emendamento da parte dei relatori al Ddl bilancio «attiene alla situazione in cui c’è un’interruzione di un rapporto di lavoro a seguito di dimissioni volontarie e c’è l’instaurazione di un altro rapporto di brevissima durata, che si conclude con un licenziamento. Non è certamente un riconoscimento della Naspi a seguito di dimissioni volontarie. Quello sarebbe un aspetto diverso».
Niente Naspi per troppe assenze non giustificate
Introdotto anche un intervento normativo che fa perdere il diritto all’indennità di disoccupazione se il lavoratore che si sia assentato dal lavoro, senza giustificato motivo, per un numero eccessivo di giorni. La normativa introduce un limite di 15 giorni di assenza ingiustificata dal lavoro, ma si tratta di una deroga per il caso in cui il termine temporale non sia stato precedentemente indicato dal contratto collettivo, che di norma prevede 3 giorni.
Naspi i requisiti attuali
Fino ad oggi per ricevere l’indennità, il lavoratore si deve trovare in uno stato di disoccupazione involontaria (licenziamento, chiusura azienda, fallimento ecc…) ed aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti il licenziamento. La Naspi scatta a partire dall’ottavo giorno dopo l’inizio della disoccupazione del lavoratore che, tramite il Centro per l’Impiego oppure on-line dovrà dichiarare la sua immediata disponibilità a un nuovo impiego (Did). La Naspi viene erogata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni precedenti la data di cessazione del lavo.