Illegittima la sospensione adottata dalla Sorical. Disposta l’immediata reintegra di Raffaele Poerio
Sorical aveva sospeso dal servizio il dipendente Poerio Raffaele dopo aver appreso di un suo presunto coinvolgimento nell’operazione Nemesis
CROTONE – La Sorical, all’esito della diffusione della notizia sulla stampa di un presunto coinvolgimento del dipendente Poerio Raffaele nell’operazione Nemesis aveva disposto con una prima nota dell’8 ottobre 2024 la sospensione dal servizio per 30 giorni e la sospensione della retribuzione, sospensione prorogata senza indicazione di alcun termine finale con successiva nota del 5 novembre nonostante il lavoratore risultasse e risulti allo stato mero soggetto sottoposto ad indagine e le cui eventuali condotte penalmente rilevanti siano ancora tutte da accertarsi. Sorical aveva giustificato la detta sospensione sulla scorta della norma del CCNL di categoria quale strumento necessario per accertare eventuali condotte sanzionabili del dipendente ma senza all’uopo avviare alcun procedimento disciplinare.
Il sig. Poerio, difeso dagli avvocati Angela Basile e Alessia Longo, ritenendo illegittimi e lesivi della propria dignità personale i suddetti provvedimenti di sospensione, proponeva ricorso d’urgenza chiedendo l’annullamento nonchè la reintegra in servizio e la corresponsione delle retribuzioni. Il giudice Neri con ordinanza del 23.12.2024 accoglieva parzialmente il ricorso e disponeva la condanna dell’ente al pagamento delle retribuzioni non corrisposte sino a quella data. Il sig. Poerio, riteneva ingiusto il suddetto provvedimento di parziale accoglimento e proponeva reclamo al fine di ottenere la reintegra. Con provvedimento comunicato il 17.02.2025 il collegio giudicante costituito dal dott. Salvatore Marinò (relatore) il giudice Emmanuele Agostini (presidente) e la dott.ssa Sofia Nobile De Santis ha ritenuto illegittima la procedura di sospensione adottata dalla Sorical in quanto non preceduta dalla necessaria contestazione disciplinare nonché posta in essere in violazione del limite temporale massimo, per come previsto dal CCNL di categoria, ed ha disposto l’immediata reintegra del lavoratore.