Tirreno
Cetraro, guida senza patente con recidiva: assolto per la 4^ volta. Senza prova certa niente condanna
Il Tribunale di Paola ha assolto nuovamente l’uomo accusato di guida senza patente con recidiva: per il giudice manca la prova certa della definitività delle precedenti violazioni

PAOLA (CS) – Ancora un’assoluzione piena per G.A., cittadino residente a Cetraro, accusato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Il Tribunale di Paola – Sezione Penale Monocratica, con sentenza pronunciata dal Giudice Maria Grazia Bellomusto, ha assolto l’imputato con la formula più ampia: “perché il fatto non sussiste”. Si tratta della quarta assoluzione ottenuta dall’uomo per fatti analoghi.
Il controllo dei Carabinieri e l’accusa di recidiva
I fatti risalgono al 9 ottobre 2022, quando, in orario serale, G.A. veniva fermato da una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Cetraro Marina in località Sottocastello mentre era alla guida di un’autovettura. Secondo la contestazione, l’uomo si sarebbe messo alla guida senza aver mai conseguito la patente, reiterando la condotta nel biennio, con precedenti violazioni datate 7 novembre 2021, 16 marzo 2022 e 24 giugno 2022.
Nel corso dell’intervento, i militari procedevano anche al sequestro del veicolo, intestato a un parente dell’imputato, G.P., residente ad Acquappesa, anch’egli denunciato per aver consentito la guida a persona priva di patente, posizione per la quale tuttavia non si è poi proceduto.
Guida senza patente con recidiva: il processo
Conclusa la fase delle indagini preliminari, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Paola, Mariolina Bannò, esercitava l’azione penale citando direttamente a giudizio l’imputato per il reato previsto dall’articolo 116, commi 15 e 17, del Codice della Strada. La difesa, rappresentata dall’Avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, munito di procura speciale, chiedeva in sede di udienza predibattimentale la definizione del procedimento con rito abbreviato allo stato degli atti, producendo idonea documentazione. Nel corso dell’udienza, il Pubblico Ministero Pierfrancesco Molinari concludeva per la condanna dell’imputato al minimo edittale, mentre la difesa insisteva per l’assoluzione nel merito.
“Manca la prova della recidiva nel biennio”
Secondo l’Avv. Quintieri, mancava un elemento costitutivo essenziale del reato: la prova della definitività delle precedenti violazioni amministrative. La difesa ha evidenziato come la mera produzione dei verbali di contestazione, privi di valida notifica e di definitivo accertamento in sede amministrativa, non sia sufficiente a integrare la recidiva nel biennio, presupposto indispensabile affinché la condotta assuma rilevanza penale.
Lo stesso Tribunale di Paola, peraltro, aveva già assolto l’imputato in altre tre occasioni per le medesime ragioni giuridiche. La decisione del giudice: assoluzione piena. Il Giudice Monocratico ha disatteso la richiesta di condanna della Procura e, condividendo integralmente la tesi difensiva, ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. La decisione si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e in precedenti conformi dello stesso Tribunale di Paola. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni.
L’Avvocato Emilio Enzo Quintieri ha espresso soddisfazione per l’esito del giudizio, sottolineando come la sentenza riaffermi un principio fondamentale del diritto penale: l’onere della prova grava interamente sul Pubblico Ministero e non può essere sostituito da presunzioni o da atti amministrativi non definitivi. “Senza una prova certa degli elementi costitutivi del reato, non può esserci condanna”, ha ribadito il difensore.


















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