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‘Ndrangheta a Cetraro, Alessandra Iorio non favorì la latitanza di Occhiuzzi: revocati i domiciliari

Tirreno

‘Ndrangheta a Cetraro, Alessandra Iorio non favorì la latitanza di Occhiuzzi: revocati i domiciliari

Il Tribunale di Catanzaro smonta le accuse di favoreggiamento personale nei confronti del latitante “Bistecca”: secondo i giudici, nessuna prova concreta supporta le contestazioni

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CATANZARO – Il Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Riesame (Sonni Presidente, Iuliano Relatore) ha reso note le motivazioni per le quali, all’esito della Camera di Consiglio del 5 febbraio scorso, ha deciso di annullare l’ordinanza emessa, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro il precedente 12 gennaio e disporre la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata ad Alessandra Iorio detta “La Bruna”, ritenuta responsabile del delitto di favoreggiamento personale nei confronti del latitante Luca Occhiuzzi, alias “Bistecca” ritenuto essere capo, promotore ed organizzatore, della cosca di ‘ndrangheta di Cetraro capeggiata da Giuseppe Scornaienchi, costituita ed operante con l’assenso dello storico clan Muto.

Secondo l’accusa, la Iorio, difesa dall’Avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, aveva aiutato il latitante a sottrarsi alle ricerche, fornendogli assistenza morale, materiale e generi di prima necessità nel luogo in cui si nascondeva per eludere una ordinanza di custodia cautelare in carcere per un tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso ed altro avvenuto a Belvedere Marittimo nel 2021. Tuttavia, il Gip, aveva già ridimensionato l’ipotesi accusatoria, escludendo l’aggravante dell’agevolazione mafiosa contestata.

Cetraro, Iorio non favorì la latitanza di Occhiuzzi: mancano le prove

Il Collegio giudicante, ha proceduto ad una approfondita rivalutazione del quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento cautelare impugnato ed all’esito di tale esame ha ritenuto fondate le censure prospettate dalla difesa sulla insussistenza della gravità indiziaria. Per i Giudici “l’analisi del medesimo compendio fattuale conduce il Collegio a pervenire a conclusioni difformi, dovendosi escludere che gli elementi valorizzati possano integrare, allo stato degli atti, un quadro di gravità indiziaria idoneo a sostenere l’ipotesi di favoreggiamento personale contestata.” Invero, “nel capo di imputazione di addebita alla Iorio di aver prestato un generico ‘ausilio morale e materiale’ al latitante, recapitandogli generi alimentari e beni di prima necessità. Tuttavia, tale affermazione resta del tutto priva di riscontro probatorio.

Non risultano, infatti, elementi oggettivi idonei a dimostrare che la ricorrente abbia effettivamente fornito beni, denaro o altri mezzi funzionali al mantenimento della latitanza. Mancano sequestri, riscontri testimoniali univoci, intercettazioni, attività di osservazione o qualsiasi altro dato fattuale che consenta di ancorare l’ipotesi accusatoria a condotte storicamente determinate. La mera circostanza che la Iorio si sia recata più volte presso il luogo in cui il latitante si nascondeva non è, di per sé, idonea a integrare una condotta di favoreggiamento. Essa costituisce un comportamento neutro, che non può essere automaticamente qualificato come ausilio penalmente rilevante, pena l’introduzione di una inammissibile presunzione di colpevolezza fondata sulla sola relazione personale con il soggetto ricercato.”

Inoltre, “parimenti inconsistente risulta il richiamo all’asserito ‘ausilio morale’, atteso che tale nozione non può essere intesa in senso atecnico o meramente descrittivo. L’ausilio morale rileva penalmente solo ove si traduca in un’incidenza effettiva sull’attività investigativa o sulla determinazione del latitante a sottrarsi alle ricerche, attraverso incoraggiamenti, rassicurazioni operative o indicazioni funzionali alla fuga. In assenza di qualsiasi prova in tal senso, il riferimento all’ausilio morale rimane una formula priva di contenuto giuridico, inidonea a fondare un giudizio di responsabilità. Neppure risulta dimostrato l’elemento soggettivo del reato. Non emerge, infatti, che la Iorio abbia agito con la consapevole e deliberata finalità di favorire la latitanza o di ostacolare l’azione dell’Autorità Giudiziaria, non potendo tale finalità essere inferita automaticamente alla sussistenza di un legame affettivo.”.

Ma non è tutto, perché per il Tribunale del Riesame, “Non può, inoltre, riconoscersi alcun profilo di favoreggiamento nella mancata denuncia della ricorrente, che, in qualità di privata cittadina, non era tenuta ad adempiere a tale obbligo. Quanto alla prospettazione del Pubblico Ministero, secondo cui la pervicacia dell’indagata nell’assistere il latitante si sarebbe protratta anche successivamente all’arresto, attraverso il presunto sfruttamento di conoscenze ed amicizie presso l’Arma dei Carabinieri, il Collegio ritiene tale argomentazione del tutto insussistente ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale.

Va’, inoltre, sottolineato che non risulta accertato, né dagli atti né dalle intercettazioni, che il soggetto indicato come ‘Giuseppe’ corrisponda effettivamente a Scornaienchi, cui il Pubblico Ministero fa riferimento, né che le chiamate dell’indagata al carabiniere fossero realmente finalizzate a ottenere informazioni utili al latitante. La circostanza che l’indagata abbia cercato contatti non implica automaticamente l’intento di favorire la latitanza.

La finalità delle comunicazioni rimane incerta, non potendosi ricavare alcuna prova di condotte concrete, specifiche e idonee ad ostacolare l’attività della Polizia Giudiziaria. Ne consegue che la condotta dell’indagata non ha determinato alcuna utilità concreta al latitante né turbato in alcun modo l’attività della Polizia Giudiziaria, con conseguente difetto dell’elemento oggettivo della fattispecie.

Quintieri: “Disintegrato il castello accusatorio”

In conclusione, in difetto di prova circa la sussistenza di una condotta di aiuto concreto, materialmente apprezzabile e finalisticamente orientato allo sviamento delle indagini, nonché in mancanza di elementi idonei a dimostrare il dolo richiesto dalla fattispecie, il fatto contestato non integra il delitto di favoreggiamento personale. Ciò induce a ritenere non sussistente, allo stato degli atti, la gravità indiziaria del delitto in contestazione, con conseguente annullamento dell’ordinanza e revoca della misura cautelare in atto.”

Tuttavia, nonostante il riesame abbia completamente disintegrato il castello accusatorio – dice l’Avvocato Emilio Enzo Quintieri – per la mia assistita il Pubblico Ministero ha inteso esercitare l’azione penale chiedendo il rinvio a giudizio per il delitto di favoreggiamento personale aggravato dall’agevolazione mafiosa. La difesa, continuerà a sostenere, con fermezza, l’innocenza dell’imputata, rispetto a delle accuse del tutto prive di fondamento, soprattutto quella di aver agevolato una cosca mafiosa, confidando che il processo chiarirà, in via definitiva, la sua totale estraneità ai gravi fatti delittuosi contestati che hanno comportato anche l’ingiusta privazione della libertà personale.

 

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