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Il Cosenza Calcio pronto al ricorso al Tar per “riavere” il Marulla. Sarà chiesta la sospensiva d’urgenza

Sport

Battaglia legale

Il Cosenza Calcio pronto al ricorso al Tar per “riavere” il Marulla. Sarà chiesta la sospensiva d’urgenza

La società di via Conforti contesta la sospensione dell’attività sportiva decisa dal Comune per i lavori di riqualificazione del Marulla. Nel mirino la competenza dell’atto, il progetto esecutivo non validato e il mancato rispetto della gara d’appalto originaria

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Cosenza Calcio Stadio MArulla Guarascio

COSENZA – È trascorso quasi un mese da quando, l’11 giugno scorso, il Comune di Cosenza ha comunicato ufficialmente lo stop all’attività sportiva e la sospensione della convenzione con il Cosenza Calcio, motivandola con l’incompatibilità tra i lavori di riqualificazione dello stadio Marulla e lo svolgimento delle partite. Per i tecnici comunali, il cantiere e le gare non potrebbero coesistere per ragioni di sicurezza, aprendo così la strada a un’eventuale revoca totale e definitiva dell’accordo, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico.

Come era prevedibile, il club del presidente Guarascio non ha intenzione di restare a guardare. La società rossoblu, costretta a trovare ospitalità allo stadio “Ezio Scida” di Crotone pur di completare l’iscrizione al campionato di Serie C, si appresta a depositare un ricorso al Tar Calabria, chiedendo l’annullamento del provvedimento comunale e, soprattutto, una sospensiva cautelare immediata.

Stadio San Vito Marulla Cosenza

Stadio Marulla: le contestazioni del Cosenza Calcio

Secondo quanto emerge dagli atti predisposti dai legali del club, il provvedimento del Comune presenterebbe diversi profili di illegittimità. Il primo riguarda un presunto cambio di rotta rispetto a quanto stabilito nel bando di gara per i lavori: in quella sede, infatti, era stato espressamente valorizzato il mantenimento dell’attività sportiva durante il cantiere, al punto da riconoscere punteggi premianti alle imprese capaci di proporre soluzioni tecniche che limitassero le interferenze con partite e allenamenti.

Per il Cosenza, dunque, la scelta di sospendere del tutto l’attività agonistica contraddirebbe le stesse premesse su cui era stato costruito l’appalto. Un secondo punto contestato riguarda il progetto esecutivo alla base del provvedimento: tale progetto non risulterebbe ancora né verificato né validato e, quindi, non potrebbe quindi rappresentare un presupposto sufficiente per bloccare l’utilizzo dell’impianto.

Atto dirigenziale o una delibera del Consiglio?

Non meno rilevante è il tema della competenza. Il club sostiene che una decisione con conseguenze così ampie non potesse essere adottata da un semplice dirigente comunale, ma avrebbe richiesto una deliberazione del Consiglio Comunale. Un aspetto tutt’altro che formale, considerando che la sospensione è prevista fino al termine dei lavori, fissato al 31 dicembre 2027: un periodo che, di fatto, priverebbe il Cosenza dell’uso del Marulla per quasi due intere stagioni sportive, svuotando di significato una convenzione che, sulla carta, resterebbe comunque in vigore.

Proporzionalità, danno d’immagine e mancate alternative

Nel ricorso la società lamenta anche la mancata valutazione, da parte del Comune, di soluzioni alternative meno penalizzanti per il club. Sarebbero stati violati, secondo i legali rossoblù, i principi di proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa, senza considerare il valore sociale legato all’attività sportiva né il danno economico e d’immagine che deriva dal dover disputare le partite casalinghe fuori città. Per queste ragioni il Cosenza chiederà al Tar, in via cautelare, la sospensione immediata dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e, in un secondo momento, il loro annullamento definitivo.

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La richiesta subordinata: indennizzo e riserva di danni

Il ricorso contiene anche una richiesta subordinata, da valutare qualora i giudici amministrativi dovessero ritenere legittima la sospensione della convenzione. In quel caso, il club chiederebbe comunque la condanna del Comune al pagamento dell’indennizzo previsto dalla legge per la revoca di atti amministrativi, riservandosi la possibilità di agire in un successivo giudizio per il risarcimento dei danni subiti.

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