Area Urbana
La sentenza
Cosenza, ginecologo condannato per la morte di un feto in un parto gemellare
La sentenza del Tribunale di Cosenza: riconosciute responsabilità nella gestione della gravidanza e del parto. Disposto anche il risarcimento ai genitori

COSENZA – Il Tribunale Penale di Cosenza ha condannato a 9 mesi di reclusione e 9 mesi di interdizione dai pubblici uffici il dott. D. I., difeso dall’avv. Roberta Sette, per aver provocato la morte di un feto in un parto gemellare avvenuto presso una Casa di Cura di Cosenza.
La Procura della Repubblica, rappresentata dalla dott.ssa Donatella Donato, aveva sostenuto le tesi della famiglia del neonato – assistita dall’avv. Massimiliano Coppa, esperto in colpa medica – chiedendo una pena di sei mesi di reclusione con attenuanti generiche. Il Tribunale ha invece accolto integralmente le conclusioni della parte civile, stabilendo una pena superiore rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero.
Cosenza, le responsabilità nella gestione della gravidanza
Nel corso del processo è emerso un quadro dettagliato delle criticità nella gestione del caso. Secondo quanto ricostruito, la condotta del sanitario sarebbe stata caratterizzata da diverse responsabilità e da carenze durante l’intera fase prepartale, oltre che nei momenti immediatamente precedenti al parto.
Tra gli aspetti evidenziati, anche la decisione di indirizzare la gestante verso una struttura classificata come centro di primo livello, ritenuta non idonea ad accogliere una gravidanza a rischio come quella in esame. La donna, infatti, aveva 41 anni ed era alla prima diagnosi di gravidanza gemellare monocoriale biamniotica, condizione considerata ad alto rischio di complicanze materno-fetali.

Durante il dibattimento sono stati ascoltati i consulenti della famiglia, tra cui il prof. Vincenzo Pascali, Ordinario di Medicina Legale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e il prof. Giancarlo Oliva, professore di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico Gemelli. Le testimonianze hanno evidenziato elementi ritenuti rilevanti sia nella fase di monitoraggio della gravidanza sia nella gestione del parto. In particolare, è stato sottolineato come la gravidanza non fosse stata adeguatamente classificata tra le 11 e le 13 settimane, e come i controlli preparto fossero stati effettuati con strumentazione non adeguata per parti gemellari. Ulteriore elemento di rilievo riguarda i tempi del parto, che avrebbero superato quelli indicati dalle Linee Guida per gravidanze di questo tipo.
Il nesso tra condotta e evento
Le evidenze scientifiche raccolte nel corso del processo hanno portato il Tribunale a ritenere accertata la responsabilità del ginecologo, sia per la gestione ritenuta non adeguata della fase prepartale sia per la decisione di avviare al parto una gestante in una struttura non idonea. Secondo quanto stabilito, tali condotte avrebbero contribuito in modo determinante all’esito finale: il bambino è nato privo di vita.
Il principio della tutela del concepito
Nelle conclusioni dell’avv. Coppa, accolte dal Tribunale, è stato richiamato il principio della tutela crescente del concepito, ormai consolidato nella dottrina e nella giurisprudenza più recente. Secondo questo orientamento, il nascituro è titolare di una dimensione giuridica e affettiva che si sviluppa già durante la gestazione. La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che la tutela costituzionale del concepito e della maternità trova fondamento negli articoli 2 e 31 della Costituzione e nell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Avv. Massimiliano Coppa
La perdita del feto, dunque, non può essere considerata come la semplice interruzione di un progetto, ma rappresenta la perdita di un legame affettivo concreto e di un diritto alla vita familiare meritevole di protezione.
Oltre alla condanna penale, il Tribunale di Cosenza ha disposto il risarcimento dei danni in favore dei genitori, prevedendo anche una somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, oltre al pagamento delle spese legali. La decisione si inserisce in un contesto giurisprudenziale che riconosce sempre maggiore rilevanza alla dimensione affettiva della genitorialità già durante la gravidanza, con il conseguente diritto dei genitori a un ristoro integrale in caso di eventi lesivi.



















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