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Cosenza, oltre 15mila euro di TARI contestati: il giudice annulla il fermo amministrativo

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Cosenza, oltre 15mila euro di TARI contestati: il giudice annulla il fermo amministrativo

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso di un contribuente per le annualità 2016-2019. Al centro della sentenza la scadenza della concessione e le successive proroghe tecniche. L’avvocata Brunetti: «Una questione che può interessare anche altri cittadini»

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COSENZA – La riscossione dei tributi comunali a Cosenza torna al centro dell’attenzione dopo una pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che potrebbe avere implicazioni anche per altri contribuenti. Con la sentenza pronunciata il primo ottobre 2026, la Settima Sezione ha annullato un preavviso di fermo amministrativo relativo alla TARI degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, per un importo superiore a 15.500 euro.

Il ricorso è stato presentato da un contribuente, assistito dall’avvocata Francesca Brunetti, contro il Comune di Cosenza e Municipia Spa, la società incaricata della gestione e della riscossione dei tributi comunali.

Al centro della controversia la legittimità dell’operato di Municipia. Il contribuente aveva contestato la possibilità per la società di procedere alla riscossione, sostenendo che la concessione comunale fosse ormai scaduta e che, di conseguenza, fosse venuto meno il potere di agire nei suoi confronti. Tra i motivi del ricorso anche la mancata notifica degli atti precedenti e la prescrizione dei crediti.

Municipia aveva chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che gli atti presupposti fossero stati regolarmente notificati e che la propria legittimazione alla riscossione fosse ancora valida. La società aveva inoltre richiamato la sospensione dei termini prevista durante l’emergenza Covid. Anche il Comune di Cosenza si era costituito in giudizio, difendendo la proroga della concessione e contestando l’ammissibilità del ricorso.

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Tari contestata a Cosenza: annullato il fermo amministrativo

La questione decisiva è stata quella della proroga dell’affidamento a Municipia.

Secondo quanto ricostruito nella sentenza, il contratto originario, stipulato nel 2017 per una durata di cinque anni, era arrivato a scadenza nel 2022. Il Comune aveva successivamente disposto due proroghe tecniche: la prima con determina dell’11 luglio 2022, per sei mesi, fino all’11 gennaio 2023; la seconda con determinazione dirigenziale del 14 aprile 2023, pubblicata il 17 luglio dello stesso anno, con scadenza al 17 gennaio 2024.

Il preavviso di fermo amministrativo contestato era stato invece notificato il 3 aprile 2025, quando, secondo i giudici, il rapporto concessorio risultava ormai scaduto.

La Corte ha ritenuto illegittime le proroghe esaminate, evidenziando che una proroga tecnica può essere disposta soltanto a determinate condizioni: deve intervenire prima della scadenza naturale del contratto, essere limitata al tempo strettamente necessario per completare una nuova procedura di affidamento ed essere adeguatamente motivata da ragioni oggettive.

Nel caso esaminato, invece, le proroghe erano state adottate dopo la scadenza del contratto e reiterate, in violazione dei principi richiamati dai giudici.

La sentenza affronta anche un altro aspetto giuridico rilevante: il potere della giustizia tributaria di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che costituiscono il presupposto di un atto di riscossione. Richiamando l’orientamento della Cassazione, in particolare la pronuncia n. 25935 del 2024, la Corte ha chiarito che il giudice tributario può verificare incidentalmente la legittimità degli atti amministrativi, anche quando non siano stati impugnati davanti al giudice amministrativo, salvo che sulla loro legittimità sia già intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Esclusa anche la possibilità di utilizzare la normativa emergenziale Covid-19 per giustificare il prolungamento del rapporto concessorio: secondo i giudici, l’articolo 67 del decreto-legge 18/2020 riguardava le attività di istruzione, liquidazione e riscossione, ma non legittimava le proroghe nei termini sostenuti dalle parti resistenti.

Brunetti: «Una questione che riguarda anche altri contribuenti»

A commentare la decisione è l’avvocata del foro di Cosenza Francesca Brunetti, che ha patrocinato il ricorso nell’interesse del contribuente destinatario del preavviso di fermo da oltre 15.500 euro.

«La decisione riguarda un ricorso da me patrocinato nell’interesse di un contribuente destinatario di un preavviso di fermo amministrativo per oltre 15.500 euro, relativo alla TARI per le annualità 2016-2019, emesso da Municipia S.p.A. per conto del Comune di Cosenza», spiega la legale.

Brunetti sottolinea come la pronuncia si inserisca nel dibattito cittadino sulla riscossione dei tributi comunali e affronti una questione centrale nel rapporto tra Palazzo dei Bruzi e la società concessionaria: «La legittimazione della società a esercitare il potere di riscossione dopo la scadenza del contratto di affidamento e alla luce delle successive proroghe tecniche».

Secondo l’avvocata, la Corte ha accolto il motivo di ricorso relativo alla carenza di potere di Municipia, ritenendo illegittime le proroghe esaminate e procedendo alla loro disapplicazione incidentale. Da qui l’annullamento del preavviso di fermo, con il riconoscimento che, al momento della notifica, la società era priva della necessaria titolarità del potere gestorio e, conseguentemente, della legittimazione a procedere alla riscossione nei confronti del contribuente.

Il Collegio ha inoltre escluso che la normativa emergenziale Covid-19 potesse determinare una proroga della durata del contratto di affidamento.

La questione, evidenzia ancora Brunetti, assume un rilievo che va oltre il singolo caso: «Pur essendo stata esaminata con riferimento al singolo atto impugnato, presenta profili di interesse anche per altri contribuenti destinatari di atti di riscossione emessi dalla medesima società».

C’è però un elemento importante da precisare: la pronuncia è di primo grado e, come comunica la stessa avvocata Brunetti, Municipia ha già proposto appello. La vicenda giudiziaria, dunque, non è conclusa.

La Corte ha disposto l’annullamento dell’atto impugnato e la compensazione integrale delle spese di giudizio, motivando quest’ultima decisione con la complessità e la novità della questione giuridica affrontata.

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