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LE PRECISAZIONI
Crac BCC Cosenza: la rettifica del Fondo di Garanzia «il risarcimento non è stato ridotto a 440mila euro»
Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica a seguito dell’articolo pubblicato su Quicosenza, dal titolo “Crac BCC Cosenza, la Corte d’Appello ridimensiona a 440mila euro il risarcimento degli ex vertici”

COSENZA – La rettifica è riferita all’articolo pubblicato lo scorso 16/05/2026 dal titolo “Crac BCC Cosenza, la Corte d’Appello ridimensiona a 440mila euro il risarcimento degli ex vertici”, a firma D.R., ed è in nome, per conto e nell’interesse del Fondo di Garanzia per i Depositanti del Credito Cooperativo (C.F. 96336220585), in p.l.r.p.t., con sede in Roma alla Via D’Azeglio n. 33, che ha conferito mandato all’avvocato Rodolfo Folliero.
Crac Bcc Cosenza – La rettifica
“Il predetto articolo contiene affermazioni inesatte e fuorvianti in ordine all’esito del giudizio d’appello celebratosi avanti la Corte d’Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, conclusosi con la sentenza n. 618/2026 del 28 aprile 2026 (R.G. n. 377/2020 e altri riuniti);
• che tali inesattezze, come di seguito analiticamente evidenziate (sulla scorta del testo integrale della sentenza), ledono l’immagine e la reputazione del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e rischiano di ingenerare nei lettori e nell’opinione pubblica un grave fraintendimento circa l’esito del giudizio di appello.
• che nel predetto giudizio di appello il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo risultava appellato principale e appellante incidentale ed era rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Leproux, del Foro di Roma e dall’Avv. Rodolfo Folliero, del Foro di Cosenza”.
“L’articolo sopra richiamato presenta le seguenti inesattezze:
1. Errore sul quantum del risarcimento.
L’articolo afferma che la Corte d’Appello avrebbe “ridimensionato” il risarcimento a “440.316,24 euro”, presentando tale importo come la somma complessiva della condanna e descrivendolo come “una cifra nettamente inferiore rispetto ai 2,74 milioni di euro stabiliti
nella sentenza definitiva del Tribunale di Cosenza del 2019”. La sentenza n. 618/2026 della Corte d’Appello di Catanzaro ha infatti confermato integralmente il quantum del danno accertato in primo grado, pari a complessivi € 2.749.054,02. La Corte ha unicamente ripartito la responsabilità tra i convenuti secondo tre gruppi, in ragione dei rispettivi periodi di permanenza in carica:
• € 1.107.267,40 – condanna in solido a carico degli esponenti della prima governance (in carica dal 19.10.2006 al 25.04.2009), per le posizioni creditorie deliberate in tale periodo;
• € 1.201.470,23 – condanna in solido a carico degli esponenti della seconda governance (in carica dal 26.04.2009 al 14.05.2010), per le posizioni deliberate in tale periodo;
• € 440.316,24 – condanna in solido a carico di entrambi i gruppi di esponenti aziendali, per le posizioni trasversali ai due periodi (cag 228197, cag 101059, cag 01356555), per le quali le anomalie gestorie hanno interessato tanto la fase istruttoria quanto quella successiva di gestione del credito.
• “… IL TUTTO OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI LEGALI …” a far data dall’1.12.2011 e sino all’effettivo soddisfo.
La somma di € 440.316,24 costituisce pertanto solo una parte della condanna — quella solidale tra tutti i convenuti — e non il totale del risarcimento, che rimane di circa 2,75 milioni di euro. L’importo complessivo delle condanne pronunciate in appello è sostanzialmente identico a quello stabilito dal Tribunale di Cosenza (€ 2.749.054,02).
2. Errore nel titolo dell’articolo.
Il titolo dell’articolo — “la Corte d’Appello ridimensiona a 440mila euro il risarcimento” — è pertanto oggettivamente fuorviante.
La Corte d’Appello non ha affatto ridimensionato il risarcimento a 440 mila euro, avendo confermato il danno nella medesima misura di circa 2,75 milioni già liquidata in primo grado, limitandosi a distribuirne l’imputazione soggettiva tra i convenuti in base ai periodi
di carica.
3. Errore sulla portata della riforma.
L’articolo presenta la sentenza di appello come un “ridimensionamento” della condanna, laddove la riforma ha riguardato esclusivamente la ripartizione interna della responsabilità tra i vari gruppi di esponenti dei dui C.d.A., senza alcuna riduzione del danno complessivo riconosciuto al Fondo di Garanzia per i Depositanti del Credito Cooperativo il cui credito è stato invece integralmente confermato nella sua consistenza complessiva.
4. Ulteriori imprecisioni.
L’articolo omette di riferire che la Corte d’Appello ha confermato integralmente la responsabilità di Tosto Giancarlo, Viafora Filiberto, De Rango Franchino e Grandinetti Serafino, rigettando i rispettivi appelli principali, e ha altresì rigettato l’appello incidentale del Fondo di Garanzia, confermando così l’impianto sostanziale della condanna di primo grado. La Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del grado. Tali circostanze sono essenziali per comprendere la reale portata della decisione, che non ha affatto “ridimensionato” la condanna, ma si è limitata a ridistribuire internamente le responsabilità.
5. Errore sulla pretesa carenza documentale.
L’articolo afferma, poi, che il CTU avrebbe dichiarato la “materiale impossibilità” di eseguire gli accertamenti a causa della mancanza “dei documenti fondamentali”, descrivendo le schede valutative come “semplici fogli in word non sottoscritti” e accreditando l’idea di una decisione giudiziaria basata su un “vuoto documentale”. Tale ricostruzione è fuorviante e non corrisponde alla realtà processuale.
La Corte d’Appello di Catanzaro, nella sentenza n. 618/2026, ha espressamente condiviso la valutazione del Tribunale “in ordine alla non decisività della mancanza in atti dei fascicoli delle singole pratiche” (pag. 55 della sentenza), ritenendo che le schede valutative — recanti per ciascuna posizione i dati del debitore, l’esposizione debitoria, la tipologia di anomalie, l’istruttoria svolta e le previsioni di perdita — costituissero prova adeguata, in quanto inserite in un quadro probatorio ben più ampio, comprendente: la relazione ispettiva della Banca d’Italia, gli esiti dei due interventi di internal auditing del Co.Se.Ba. s.c.p.a., le relazioni dei Commissari Straordinari (pubblici ufficiali) e la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
La Corte ha dunque ritenuto — all’esito del vaglio di tutti i motivi d’appello sul punto — che la documentazione prodotta dal Fondo di Garanzia per i Depositanti del Credito Cooperativo, sulla quale era stata peraltro disposta ed espletata la CTU, fosse assolutamente idonea a fondare l’accertamento della responsabilità e la quantificazione del danno, rigettando integralmente le censure degli appellanti in ordine all’idoneità probatoria di tali documenti. La stessa Corte ha inoltre evidenziato come solo alcuni dei convenuti avessero formulato rilievi specifici su determinate posizioni, rilievi che il Tribunale aveva “compiutamente esaminato e superato” (pag. 56 della sentenza), e ha ribadito che l’onere della prova dell’esatto adempimento gravava sui convenuti medesimi, i quali non vi hanno ottemperato.
Da quanto sopra esposto è evidente che l’articolo, nel suo complesso, rappresenta al lettore che la Corte d’Appello ha accolto le doglianze degli ex vertici della BCC di Cosenza, riducendo drasticamente il risarcimento e quasi “giustificandoli” nel merito. Al contrario, la sentenza n. 618/2026 della Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la responsabilità di tutti i convenuti e l’importo complessivo del danno (€ 2.749.054,02) oltre interessi e rivalutazione dall’1.12.2011, limitandosi a ripartire l’obbligazione in via solidale tra i due gruppi di esponenti del C.d.A. in base ai rispettivi periodi di carica. Pertanto, la lettura fornita dall’articolo è gravemente fuorviante e non corrisponde alla realtà
processuale.

















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